Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso presentata da una società per eccedenze di versamenti IRES relativi agli anni d’imposta 2011-2014, sostenendo di aver realizzato impianti fotovoltaici e di avere diritto all’agevolazione cd. Tremonti Ambiente per il sovraccosto ambientale, in cumulo con le tariffe incentivanti del secondo Conto Energia. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione. In appello l’Ufficio aveva per la prima volta eccepito la decadenza dal rimborso per l’annualità 2011 e aveva contestato la sufficienza della prova offerta dalla contribuente, ritenendo che la quantificazione del sovraccosto fosse fondata solo su perizia stragiudiziale di parte. La CTR aveva dichiarato inammissibile la nuova eccezione ex art. 57 d.lgs. 546/1992 e, comunque, l’aveva ritenuta infondata nel merito; inoltre aveva rigettato il secondo motivo, ritenendo sufficiente il materiale probatorio prodotto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2969 c.c., sostenendo che la tardività dell’istanza di rimborso sarebbe rilevabile d’ufficio e quindi deducibile anche in appello, e chiedendo inoltre di fissare il dies a quo del termine di decadenza di 48 mesi nel versamento dell’acconto e non del saldo; 2) violazione dell’art. 6, comma 15, l. 388/2000 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio sul sovraccosto ambientale sulla base di una perizia stragiudiziale di parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente. Ha ritenuto che il primo motivo investisse solo una delle due rationes decidendi della CTR in tema di tardività/decadenza, lasciando intatta l’autonoma ratio di merito; inoltre ha escluso che la censura potesse essere proposta nel modo articolato dalla ricorrente, richiamando il principio per cui, quando una decisione si fonda su ragioni autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, occorre censurarle tutte. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché la doglianza sull’art. 2697 c.c. non riguardava una falsa ripartizione dell’onere della prova, ma mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività estranea al vizio denunciato. La Corte ha inoltre dato atto che, essendo soccombente un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario non possono essere proposte domande, eccezioni e motivi nuovi in appello; la Corte richiama il limite delle questioni nuove, ma precisa anche l’autonomia delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è richiamato in tema di termine per l’istanza di rimborso e decadenza dal diritto al rimborso.
è richiamato insieme alla disciplina della decadenza, ma la Corte non accoglie la censura dell’Ufficio.
art. 6, commi 13 e ss., l. 23 dicembre 2000, n. 388
costituisce la base normativa dell’agevolazione Tremonti Ambiente invocata dalla contribuente.
art. 6, comma 15, l. 23 dicembre 2000, n. 388
è la norma sulla quale si innesta la contestazione circa la prova del sovraccosto ambientale deducibile.
la violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.
richiamato solo per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione al caso, perché soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per il testo introduttivo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’eccezione di decadenza o tardività può essere inammissibile se proposta per la prima volta in appello quando integri questione nuova; tuttavia, la decisione va letta alla luce dell’esistenza di autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali deve essere specificamente censurata per ottenere la cassazione.
- Se una sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorrente per cassazione deve impugnarle tutte; la mancata censura di anche una sola di esse rende il motivo o il ricorso inammissibile per difetto di interesse o di decisività.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere della prova tra le parti; non sussiste, invece, quando si contesti l’apprezzamento delle prove o la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio compiuta dal giudice di merito.
- In tema di rimborso di agevolazioni fiscali, la prova del presupposto agevolativo può essere desunta dal complesso degli elementi offerti, anche da una perizia stragiudiziale, se il giudice di merito la ritiene idonea a supportare la quantificazione del beneficio richiesto.
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