Sentenza del 14/07/2017 n. 17457 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva rilevato, tramite l'esame dei conti correnti della società e di uno dei soci, versamenti per Lire 101.000.000 e prelevamenti per Lire 243.208.400, non giustificati né registrati nella contabilità. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi accertato ricavi non dichiarati per complessive Lire 344.208.000 ai fini IRAP e IVA, imputando ai soci i corrispondenti maggiori redditi di partecipazione. La CTR aveva annullato gli accertamenti ritenendo necessaria la produzione in giudizio della copia dell'autorizzazione alle indagini bancarie. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che la mancata esibizione dell'autorizzazione non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto quando il verbale di constatazione ne attesti l'esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, riconoscendo l'unicità sostanziale della controversia tra società e soci. Ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa e di controllo, non richiede motivazione e non deve necessariamente essere esibita al contribuente. L'illegittimità dell'accertamento può essere dichiarata solo se le movimentazioni bancarie siano state acquisite in assenza effettiva dell'autorizzazione e tale assenza abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il merito della pretesa tributaria dovrà quindi essere riesaminato dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
L'autorizzazione prescritta in materia di imposte dirette ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione.
L'autorizzazione alle indagini bancarie è un atto preparatorio e organizzativo interno agli uffici. La sua mancata produzione in giudizio non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento; occorre dimostrare l'assenza effettiva dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio per il contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
L'autorizzazione prescritta in materia di IVA ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione.
La regola applicata alle imposte dirette vale anche per gli accertamenti IVA fondati sulle movimentazioni bancarie: l'assenza di motivazione o di esibizione dell'autorizzazione non rende automaticamente inutilizzabili i dati bancari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La censura relativa alla mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice tributario, tra cui l'ordine di esibizione dell'autorizzazione, è stata dichiarata assorbita dopo l'accoglimento del motivo principale.
Costituzione, art. 111, comma 2
La riunione dei procedimenti riguardanti una società di persone e i relativi soci può essere disposta per ricostituire l'unitarietà sostanziale della controversia e garantire la ragionevole durata del processo, quando vi siano identità di causa, difese, trattazione e decisioni.
Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 1
L'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi non si applica all'autorizzazione alle indagini bancarie, poiché essa non è un provvedimento finale o impositivo, ma un atto preparatorio interno.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari non comporta l'obbligo di motivare l'autorizzazione alle indagini bancarie, che non costituisce un atto impositivo rivolto al contribuente.
Massime di principio
- In un accertamento fondato su movimentazioni bancarie, la mancata esibizione dell'autorizzazione all'indagine non è sufficiente, da sola, a invalidare l'atto impositivo.
- Il contribuente deve contestare, ove possibile, l'assenza materiale dell'autorizzazione e dimostrare un concreto pregiudizio derivante da tale irregolarità; non basta lamentare la mancata produzione documentale.
- L'autorizzazione alle indagini bancarie non deve necessariamente contenere una motivazione, perché ha natura organizzativa e preparatoria nei rapporti tra uffici.
- Quando l'accertamento della società di persone e quello dei soci dipendono dal medesimo presupposto, le controversie sono sostanzialmente unitarie e possono essere riunite, se ciò evita duplicazioni processuali senza compromettere il contraddittorio.
- La cassazione con rinvio non significa che l'Agenzia abbia definitivamente dimostrato i maggiori ricavi: il giudice di rinvio deve ancora esaminare le altre contestazioni e il merito dell'accertamento.
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