Sentenza del 14/07/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Accertamento imposte - Reddito d'impresa - Movimentazioni sui cc/bb - Presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 - Onere di prova contraria - A carico del contribuente - Produzione di matrici assegni ed elenco beneficiari - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la presunzione prevista dall'art. 32 del DPR 600/1973, secondo cui i prelevamenti e i versamenti non adeguatamente giustificati risultanti dai conti correnti possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati. La ricorrente doveva quindi dimostrare la destinazione delle somme prelevate, sostenendo che erano state utilizzate per esigenze personali e familiari. A sostegno delle proprie spiegazioni aveva prodotto documentazione, le matrici degli assegni e l'elenco dei beneficiari, elementi ritenuti dall'Ufficio non sufficientemente attendibili.
La decisione
Il collegio ha ritenuto idonea la documentazione prodotta dalla contribuente e ha riconosciuto valore probatorio alle matrici degli assegni, richiamando la sentenza della Cassazione n. 17749/2009. Tali documenti, insieme all'indicazione dei beneficiari e della destinazione delle somme, possono consentire di superare la presunzione fiscale e di disattendere le risultanze dell'accertamento. Ne consegue l'accoglimento della posizione della contribuente e il venir meno, almeno per le movimentazioni adeguatamente giustificate, della pretesa impositiva.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR 600/1973
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per presumere l'esistenza di ricavi o compensi non dichiarati. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una spiegazione analitica, documentata e coerente della destinazione delle somme.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 17749/2009
Le matrici degli assegni hanno valenza probatoria e possono essere utilizzate dal contribuente per dimostrare la destinazione delle somme e contestare le risultanze di un accertamento fiscale.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento basato sulle movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una giustificazione specifica per ciascun prelevamento o versamento contestato, indicando destinazione, beneficiario e ragione dell'operazione.
- Le matrici degli assegni, se leggibili e coerenti con gli altri documenti disponibili, non possono essere automaticamente considerate prive di attendibilità: possono costituire prova o elemento indiziario utile a superare la presunzione fiscale.
- La semplice affermazione che le somme sono state utilizzate per esigenze personali o familiari può non essere sufficiente; è opportuno collegarla a documentazione concreta, come matrici, ricevute, fatture, elenchi dei beneficiari e altre evidenze bancarie.
- La presunzione bancaria è superabile quando il contribuente offre una ricostruzione analitica, credibile e verificabile delle movimentazioni, anche mediante una pluralità di elementi documentali.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe disconoscere la documentazione con una motivazione generica, ma deve valutarne concretamente attendibilità, coerenza e capacità dimostrativa.
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