Sentenza del 14/07/2017 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Vendita a seguito di procedura competitiva ex art. 107 legge fallimentare - Irrilevanza della forma assunta dal negozio di vendita - Determinazione della base imponibile con riferimento al prezzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che, quando il contratto di vendita è stipulato a seguito di un pubblico incanto svolto secondo le modalità dell'art. 107 della legge fallimentare, la base imponibile dell'imposta di registro deve essere determinata in rapporto al prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 131/1986. Il fatto che la vendita sia stata formalizzata mediante rogito notarile non modifica tale criterio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro per la vendita di un compendio realizzata nell'ambito di una procedura competitiva ex art. 107 della legge fallimentare. Si discuteva se dovesse rilevare la forma del rogito notarile oppure la circostanza sostanziale che la vendita fosse stata preceduta da un pubblico incanto. La decisione ha ritenuto irrilevante la forma negoziale adottata, valorizzando l'origine giudiziale o competitiva della vendita.
Norme richiamate
Art. 107 legge fallimentare
Vendita dei beni mediante procedure competitive e pubblico incanto, secondo le modalità previste dalla norma.
La vendita realizzata nell'ambito della procedura competitiva conserva, ai fini fiscali, la natura sostanziale di vendita conseguente a pubblico incanto, anche se formalizzata successivamente con un rogito notarile.
Art. 44 d.P.R. 131/1986
La base imponibile è determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione o all'ammontare corrisposto.
Per le vendite derivanti da procedure competitive o da pubblico incanto, l'imposta di registro deve essere calcolata sul prezzo pattuito o di aggiudicazione, senza sostituire tale valore con altri criteri fondati esclusivamente sulla forma dell'atto.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, occorre considerare la sostanza e la modalità effettiva con cui si è formata la vendita, non soltanto la forma giuridica dell'atto conclusivo.
- La stipula mediante rogito notarile non esclude l'applicazione del regime previsto per le vendite effettuate nell'ambito di una procedura competitiva o di un pubblico incanto.
- Quando la vendita è stata preceduta da una procedura competitiva conforme alla legge fallimentare, la base imponibile dell'imposta di registro va normalmente rapportata al prezzo di aggiudicazione o al prezzo pattuito, secondo l'art. 44 del d.P.R. 131/1986.
- Per applicare questo criterio è essenziale poter documentare il collegamento tra il contratto stipulato e la procedura competitiva, nonché la regolarità delle modalità di vendita previste dalla normativa.
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