Sentenza del 14/07/2017 n. 190 - Corte Costituzionale
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Autorizzazione del Consiglio regionale all'istituzione del Servizio delle professioni sanitarie [SPS] e del Servizio sociale professionale [SSP] - Durata in carica del Commissario straordinario - Ampliamento della durata della carica da sei a dodici mesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato alcune disposizioni della legge regionale Calabria n. 11 del 2016. In particolare, ha contestato l'istituzione legislativa, presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere e presso il Dipartimento regionale, del Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e del Servizio sociale professionale (SSP), ritenendo che tali disposizioni interferissero con i poteri del Commissario ad acta nominato per l'attuazione del piano di rientro sanitario e con il decreto commissariale n. 130 del 2015, che rimetteva l'istituzione dei servizi agli atti aziendali soggetti all'approvazione commissariale. È stata inoltre contestata la proroga da sei a dodici mesi della durata dell'incarico dei commissari straordinari regionali presso le aziende sanitarie e ospedaliere, ritenuta idonea a trasformare la gestione commissariale da straordinaria a ordinaria, in violazione dei principi statali in materia sanitaria.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato costituzionalmente illegittime le lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2016, perché l'istituzione diretta dei servizi da parte del legislatore regionale interferiva, anche solo potenzialmente, con le funzioni amministrative del Commissario ad acta e con il piano di rientro sanitario. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha dichiarato illegittima anche la lettera d) dello stesso comma, limitatamente all'inciso relativo alla definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali dei servizi. È stata invece dichiarata non fondata la questione relativa all'art. 3: l'estensione della durata del mandato dei commissari da sei a dodici mesi non rendeva la gestione commissariale ordinaria, poiché restava comunque significativamente più breve rispetto alla durata dell'incarico dei direttori generali, prevista da tre a cinque anni.
Norme richiamate
Articolo 120, secondo comma, della Costituzione
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni [...] quando lo richiedono [...] la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
Quando è stato nominato un Commissario ad acta per attuare un piano di rientro sanitario, gli organi regionali, anche mediante leggi, non possono interferire con le funzioni commissariali fino all'esaurimento del mandato. È sufficiente anche un'interferenza potenziale, senza che sia necessario dimostrare un contrasto concreto già verificatosi.
Articolo 117, terzo comma, della Costituzione
La materia della tutela della salute è soggetta al rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Nel caso esaminato, il parametro è stato ritenuto violato con riferimento alle norme che interferivano con il piano di rientro, mentre la censura relativa alla durata dei commissari è stata respinta.
Articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009
Gli accordi Stato-Regioni e i piani di rientro dal disavanzo sanitario sono vincolanti per le Regioni interessate, che devono rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, incompatibili con la loro attuazione.
Articolo 7 della legge n. 251 del 2000
L'organizzazione dei servizi delle professioni sanitarie può essere rimessa agli atti organizzativi delle aziende sanitarie, secondo il modello previsto dalle linee guida e dagli atti commissariali applicabili.
Articolo 27 della legge n. 87 del 1953
La Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale a disposizioni non direttamente impugnate quando siano funzionalmente connesse e inscindibili rispetto a quelle dichiarate illegittime.
Articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992
Stabilisce principi fondamentali sui requisiti e sulla disciplina degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie. La Corte ha escluso che la durata annuale, eventualmente rinnovabile, dei commissari straordinari fosse equivalente alla durata dell'incarico dei direttori generali.
Articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992
Conferma la durata ordinaria pluriennale dell'incarico dei direttori generali, elemento utilizzato dalla Corte per distinguere la gestione ordinaria da quella commissariale.
Massime di principio
- In una Regione sottoposta a piano di rientro sanitario e a commissariamento, le competenze del Commissario ad acta prevalgono sulle iniziative regionali che incidono sulle materie comprese nel suo mandato.
- Una legge regionale non può sostituire con una disciplina legislativa automatica le procedure organizzative affidate dal Commissario ad acta agli atti aziendali sottoposti alla sua approvazione.
- L'interferenza con il Commissario ad acta può determinare l'illegittimità costituzionale anche se è soltanto potenziale e non si è ancora tradotta in un conflitto operativo concreto.
- Le Regioni possono adottare norme organizzative nel settore sanitario solo se compatibili con il piano di rientro, con gli atti commissariali e con i principi fondamentali della legislazione statale.
- L'aumento della durata di un incarico commissariale non è automaticamente illegittimo: occorre verificare se la durata resta temporanea e funzionale a un incarico straordinario, senza trasformarsi nella gestione ordinaria dell'azienda.
- La Corte può dichiarare illegittime anche disposizioni non impugnate quando siano strettamente e inscindibilmente collegate a quelle direttamente censurate.
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