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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 199 - Corte Costituzionale

Contenzioso - Istruzione probatoria - Produzione in appello di nuova documentazione - Violazione del diritto di difesa - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che consente alle parti del processo tributario di produrre nuovi documenti in appello. La censura riguardava, in particolare, la possibilità di depositare in secondo grado documenti già disponibili in primo grado ma non prodotti per mera inerzia. Secondo il giudice rimettente, tale facoltà avrebbe potuto creare uno squilibrio tra le parti, comprimere il diritto di difesa della controparte, impedirle di formulare tempestivamente motivi aggiunti e determinare la perdita sostanziale di un grado di giudizio, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure fondate sull'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nonché sui non meglio precisati criteri di razionalità e principi generali dell'ordinamento, per difetto di adeguata motivazione e di specificazione dei parametri violati. Ha invece dichiarato non fondata la questione riferita agli artt. 3 e 24 Cost. La Corte ha ritenuto che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è riconosciuta a entrambe le parti e non determina quindi una disparità di trattamento. Inoltre, la scelta legislativa di consentire il recupero in appello di un'attività probatoria non svolta in primo grado non è manifestamente irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore. Il diritto di difesa non è stato ritenuto compromesso, anche perché il doppio grado di giudizio non è garantito in via generale dalla Costituzione.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    La norma consente la produzione di nuovi documenti in appello anche quando essi erano già nella disponibilità della parte in primo grado e non furono prodotti per inerzia, salvo il rispetto delle regole processuali applicabili e del contraddittorio.

  • Art. 58, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in combinazione con il comma 2 per valutare il regime dell'attività probatoria nel giudizio tributario di appello.

  • Art. 3 Costituzione

    La Corte ha escluso la violazione del principio di uguaglianza, poiché la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è attribuita a entrambe le parti e non avvantaggia strutturalmente una sola di esse.

  • Art. 24 Costituzione

    Il diritto di difesa non impone uniformità assoluta delle forme processuali e non risulta violato se la disciplina non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio della difesa. La Costituzione non garantisce in via generale il doppio grado di giudizio.

  • Art. 117, primo comma, Costituzione

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché il giudice rimettente si è limitato a richiamare l'art. 6 CEDU senza fornire una motivazione autonoma e adeguata sulla presunta violazione.

  • Art. 6 CEDU

    Il richiamo al diritto a un processo equo non è stato esaminato nel merito per insufficiente motivazione della questione di costituzionalità.

  • Art. 32 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato con riguardo ai termini per la produzione documentale nel giudizio tributario di primo grado; la Corte, tuttavia, ha ritenuto costituzionalmente ammissibile il successivo deposito in appello previsto dall'art. 58, comma 2.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione per la prima volta in appello di documenti già disponibili in primo grado è, in linea generale, consentita dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; la mera inerzia della parte non determina automaticamente l'inammissibilità del documento.
  • La possibilità di produrre documenti in appello non è di per sé lesiva del diritto di difesa o del principio di uguaglianza, poiché la facoltà è riconosciuta a entrambe le parti.
  • La parte che riceve nuovi documenti in appello deve comunque poter esercitare effettivamente il contraddittorio e contestarne contenuto, rilevanza e attendibilità secondo le regole processuali applicabili.
  • La disciplina processuale può prevedere deroghe o temperamenti alle preclusioni probatorie, purché non renda impossibile o eccessivamente difficile la difesa e non sia manifestamente irragionevole.
  • Il fatto che una prova venga ammessa in appello non comporta necessariamente la perdita di un grado di giudizio costituzionalmente garantito, poiché il doppio grado non costituisce una garanzia generale prevista dalla Costituzione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono indicare con precisione i parametri costituzionali invocati e motivare autonomamente la loro violazione; richiami generici all'equità del processo o ai principi generali dell'ordinamento sono normalmente inammissibili.

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