Sentenza del 14/07/2017 n. 197 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici- art. 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sulla legittima copertura finanziaria degli oneri posti a carico della Regione, relativi al trattamento accessorio per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni- inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'art. 9, comma 29, della legge regionale Lazio n. 17 del 2015, sostenendo che la disposizione consentisse di finanziare il trattamento accessorio del personale regionale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni mediante incrementi del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane o specifiche indennità. Secondo il Governo, tale destinazione sarebbe stata incompatibile con gli artt. 15 e 17 del CCNL del 1° aprile 1999, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. È stata inoltre denunciata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con il limite di spesa per il trattamento accessorio previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, quale principio di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato entrambe le questioni inammissibili, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della norma regionale. Ha ritenuto insufficiente e meramente assertiva la motivazione del ricorso: il Governo non aveva dimostrato concretamente in che modo la norma regionale modificasse la destinazione delle risorse prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, né se producesse ulteriori trattamenti accessori o una diversa ripartizione delle risorse. Analogamente, non è stato dimostrato l'effettivo superamento del tetto di spesa previsto dalla legge statale. La disposizione regionale richiamava espressamente il rispetto della normativa nazionale sul contenimento dei costi e la disciplina del CCNL, sicché il contrasto non risultava evidente.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l)
Il trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati rientra, in linea generale, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia, la censura deve dimostrare concretamente che la norma regionale incida sulla disciplina riservata alla contrattazione collettiva e al diritto civile.
Costituzione, art. 117, terzo comma
coordinamento della finanza pubblica
Le Regioni devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, ma chi solleva la questione deve indicare e dimostrare l'effettivo superamento del limite di spesa applicabile.
Legge Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, art. 9, comma 29
gli oneri relativi al trattamento accessorio ... sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo ... o con specifiche indennità ... certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva
La norma disciplina la copertura degli oneri accessori per personale regionale temporaneamente assegnato ad altre amministrazioni, subordinando l'utilizzo delle risorse al rispetto dei limiti nazionali e della disciplina contrattuale collettiva.
CCNL comparto Regioni e autonomie locali 1° aprile 1999, art. 15, comma 1, lettera k)
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
La disposizione individua tra le risorse del fondo quelle destinate a incentivare prestazioni o risultati del personale. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha chiarito perché la disciplina regionale fosse incompatibile con tale finalità.
CCNL comparto Regioni e autonomie locali 1° aprile 1999, art. 17
Stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse del fondo, anche per incentivare specifiche attività e prestazioni. Il richiamo della norma regionale a tale articolo rendeva necessario un confronto puntuale da parte del ricorrente.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 45
i trattamenti economici accessori sono collegati alla performance individuale, alla performance organizzativa e allo svolgimento di attività particolarmente disagiate
La contrattazione collettiva definisce il trattamento economico accessorio, che deve essere collegato a performance, produttività o particolari condizioni di lavoro, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 40, comma 3-bis
La contrattazione integrativa deve assicurare efficienza e produttività dei servizi pubblici e destinare una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance, nel rispetto della legge e dei vincoli finanziari.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 40-bis
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge
La certificazione dei fondi e dei costi della contrattazione integrativa serve a verificare il rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme inderogabili sui trattamenti accessori.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 48, comma 2
Le risorse per il trattamento economico devono essere preventivamente e specificamente allocate nel bilancio dell'ente.
CCNL 22 gennaio 2004, art. 31, commi 1 e 3
Le risorse variabili del fondo devono essere quantificate annualmente e hanno carattere eventuale e variabile; il loro utilizzo richiede quindi una specifica disciplina e non può essere considerato automaticamente disponibile.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 236
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015
La norma, vigente all'epoca dei fatti e successivamente abrogata, fissava un tetto complessivo alle risorse per il trattamento accessorio, con riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale. La sua violazione deve essere provata concretamente.
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2
Ha sostituito il precedente limite previsto dalla legge n. 208 del 2015, introducendo una disciplina successiva sui fondi per la contrattazione integrativa e una maggiore flessibilità per le Regioni a statuto ordinario.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15
Consente accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, costituendo il fondamento del protocollo che aveva previsto l'assegnazione temporanea del personale regionale.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 23-bis, comma 7
Consente l'assegnazione temporanea di personale presso altre amministrazioni per specifici progetti, con il consenso dell'interessato e secondo le condizioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Una questione di legittimità costituzionale in via principale deve essere motivata in modo puntuale: non basta affermare che una norma regionale contrasta con un CCNL o con una legge statale; occorre spiegare il concreto meccanismo di incompatibilità.
- Quando si invoca la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile, bisogna dimostrare quale specifica regola del rapporto di lavoro privatizzato venga modificata dalla normativa regionale e quale effetto produca sui diritti economici o sulla contrattazione collettiva.
- La destinazione di risorse a trattamenti accessori non è automaticamente illegittima se la norma regionale richiama il CCNL, la contrattazione integrativa e i limiti nazionali di contenimento della spesa.
- Per contestare un tetto di spesa occorre fornire dati o argomenti concreti che dimostrino lo sforamento; la mera possibilità che il fondo venga incrementato non è sufficiente.
- Una norma regionale che finanzia il trattamento accessorio di dipendenti temporaneamente assegnati ad altra amministrazione va valutata nel contesto complessivo di legge, CCNL, contrattazione integrativa, bilancio e accordi interistituzionali.
- La Corte può dichiarare una questione inammissibile senza stabilire se la norma sia costituzionalmente legittima o illegittima; in tal caso la decisione dipende da un difetto del ricorso, soprattutto dalla genericità o insufficienza della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 190 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 199 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 402 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →