Sentenza del 14/07/2017 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Accertamento imposte - Contraddittorio endoprocedimentale - Accertamenti cc.dd. a tavolino - Accertamenti su lavoratore autonomo basato su dichiarazioni di soggetti che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d'acconto - Obbligo di redazione di processo verbale di constatazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che, prima della sua emissione, avrebbe dovuto essere instaurato il contraddittorio endoprocedimentale e redatto un processo verbale di constatazione (PVC), richiamando l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'accertamento, tuttavia, era stato svolto sulla base di dichiarazioni e dati già disponibili all'Amministrazione, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali della contribuente, quindi come accertamento cosiddetto "a tavolino".
La decisione
L'eccezione è stata rigettata. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24823/2015, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali destinati all'attività, ma non impone un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti "a tavolino". Di conseguenza, l'assenza di un PVC e del contraddittorio endoprocedimentale non determina, in questo caso, la nullità dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente, nel caso in cui siano state rilasciate copie del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La disposizione è riferita alle verifiche fiscali svolte mediante accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'attività. Non stabilisce, allo stato della legislazione considerata, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti eseguiti esclusivamente sulla base di dati e documenti già disponibili all'Amministrazione.
Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Ha chiarito che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applica agli accertamenti cosiddetti "a tavolino", se non vi sono stati accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. In assenza di una specifica previsione normativa, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti automaticamente l'invalidità dell'atto.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale è fondato su dati già acquisiti dall'Amministrazione, come dichiarazioni dei sostituti d'imposta o altre informazioni documentali, e non comporta accessi o verifiche presso i locali del contribuente, si tratta normalmente di un accertamento "a tavolino".
- Per gli accertamenti "a tavolino", l'assenza di un contraddittorio preventivo o di un processo verbale di constatazione non comporta di regola la nullità dell'avviso, salvo che una specifica norma imponga tale adempimento.
- Il termine dilatorio e le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppongono normalmente un'attività di controllo svolta fisicamente nei locali destinati all'attività.
- La mancata apertura della partita IVA e la percezione di compensi soggetti a ritenuta d'acconto possono essere contestate dall'Amministrazione sulla base dei dati comunicati dai soggetti erogatori, senza necessità di un previo accesso presso il contribuente.
- La validità dell'accertamento deve comunque essere valutata sulla base di eventuali ulteriori vizi, come l'assenza di motivazione, l'insufficienza della prova o l'errata qualificazione dei compensi, poiché l'assenza del contraddittorio non è di per sé decisiva negli accertamenti documentali.
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