Cassazione Civile, Ordinanza n. 27239/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2016-2019, con i quali venivano recuperati crediti d’imposta ritenuti indebitamente compensati a seguito di una cessione di crediti considerata fittizia e intercorso con altra società. In appello la società contribuente ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, L. n. 212/2000; (2) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. La contribuente ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, deducendo che il ricorso era stato notificato una prima volta il 25 novembre 2024 ma depositato solo dopo una seconda notifica del 17 dicembre 2024 e l’iscrizione a ruolo del 31 dicembre 2024, oltre il termine di venti giorni dall’avvenuta prima notifica.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. decorresse dalla prima notifica del ricorso, effettuata il 25 novembre 2024, poiché la prima notificazione non risultava nulla. Di conseguenza, il deposito è stato reputato tardivo. La Corte ha inoltre affermato che tale principio resta valido anche dopo la riforma Cartabia del processo civile. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha escluso l’ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nella disciplina della compensazione dei crediti d’imposta.
art. 8, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente falsamente applicata nella decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro di deduzione dei primi e terzi motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Indicato come parametro del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte afferma che il deposito del ricorso deve avvenire entro venti giorni dalla notifica utile del ricorso, a pena di improcedibilità; se la prima notifica non è nulla, il termine decorre da quella prima notifica anche se segue una rinotifica.
Richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata per omessa pronuncia.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nella sentenza d’appello come profilo di nullità dell’avviso per sottoscrizione da dirigente senza esplicitazione della regolarità della delega, ma la questione è stata ritenuta coperta da giudicato per mancata riproposizione nei motivi di appello.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere, in questo caso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il termine di venti giorni per il deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. decorre dalla prima notifica del ricorso, anche se la parte provvede successivamente a una seconda notifica alla stessa parte, salvo che la prima notificazione sia nulla.
- La rinotifica del ricorso non riapre il termine per il deposito quando la prima notificazione era valida; in tal caso, il deposito eseguito dopo la scadenza del termine resta tardivo e determina l’improcedibilità del ricorso.
- Il principio sulla decorrenza del termine di deposito ex art. 369 c.p.c. resta fermo anche nel regime processuale modificato dalla riforma Cartabia.
- L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e può escludere l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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