Cassazione Civile, Ordinanza n. 22537/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all’anno 2005, emesso a seguito di indagini della Guardia di Finanza e delle risposte a questionario, con cui l’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti nell’ambito di una presunta frode IVA carosello. In particolare, veniva contestato l’indebito ricorso all’immissione di merci in un deposito fiscale ex art. 50-bis d.l. n. 331 del 1993, con cessioni a una società greca ritenuta cartiera e poi a tre società italiane ritenute fittizie, senza versamento dell’imposta. L’Ufficio emetteva anche cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria. La società impugnava avviso e cartella, deducendo l’illegittimità e infondatezza della pretesa e, in ogni caso, la mancanza dei presupposti per il ruolo straordinario. La CTP rigettava, la CTR confermava. In cassazione la società proponeva due motivi: 1) vizio di motivazione e motivazione apparente della sentenza d’appello, per non avere la CTR considerato le difese sull’assenza di vantaggi per la società, sull’insussistenza della prova dell’Ufficio e sulla sua estraneità alla frode; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere della prova e nell’ammettere presunzioni non idonee, oltre che nel ritenere legittimo il ruolo straordinario senza prova del fondato pericolo per la riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente, poiché la sentenza d’appello aveva esplicitato le ragioni del decisum, valorizzando il materiale probatorio dell’Ufficio, gli elementi acquisiti in sede penale e la fittizietà delle operazioni, nonché la partecipazione della contribuente alla frode. Ha inoltre escluso un vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato la ripresa fiscale e le contestazioni della parte. Il secondo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: quanto alla ripresa fiscale, la CTR non ha invertito l’onere della prova, ma ha ritenuto che gli elementi dell’Ufficio fossero sufficienti a fondare la pretesa e che mancasse prova contraria della contribuente; quanto al ruolo straordinario, la CTR ha fondato il "fondato timore per la riscossione" su un complesso di circostanze, cioè lo stato di liquidazione della società e l’entità dei debiti anche relativi all’annualità precedente, sicché la doglianza non coglieva la ratio decidendi ed attingeva solo alla sufficienza della motivazione, profilo non più scrutinabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con presa d’atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50-bis d.l. n. 331 del 1993
richiamato come base del regime del deposito fiscale oggetto della contestazione tributaria; la Corte lo menziona solo in fatto, senza una specifica interpretazione autonoma
nel testo ratione temporis applicabile non consente di sindacare la mera insufficienza o non persuasività della motivazione, ma solo vizi più radicali come la motivazione apparente o l’omesso esame nei limiti consentiti
rappresenta il parametro del motivo per violazione di legge dedotto dalla ricorrente
in tema di operazioni fittizie, l’Ufficio deve fornire elementi idonei a fondare la pretesa, ma una volta raggiunta tale soglia incombe al contribuente la prova contraria
le censure sulle presunzioni sono inammissibili se si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito
art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973
il ruolo straordinario richiede il fondato timore per la riscossione, che può essere desunto da una valutazione complessiva di circostanze oggettive, non dal solo stato di liquidazione
art. 155, quarto comma, c.p.c.
la scadenza del termine che cade in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo
richiamato ai fini del calcolo del termine per il controricorso
richiamato ai fini del termine per la notifica del controricorso
richiamato per il deposito della memoria dell’Agenzia
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In presenza di operazioni contestate come oggettivamente o soggettivamente inesistenti, il giudice di merito può fondare la decisione su un complesso di elementi probatori e indiziari, anche corroborati da atti del procedimento penale, purché dia conto delle ragioni del proprio convincimento.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un effettivo fondamento argomentativo percepibile; non è configurabile quando il giudice di merito esponga, sia pure sinteticamente, le fonti di prova e il percorso logico seguito.
- Nel processo tributario, una volta che l’Amministrazione abbia offerto elementi idonei a sostenere la pretesa fiscale, il contribuente deve fornire prova contraria; la mera contestazione della valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- Le doglianze sulla pretesa erronea valorizzazione di presunzioni semplici non sono ammissibili in cassazione se si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Il "fondato timore per la riscossione" richiesto per il ruolo straordinario può essere desunto da una valutazione complessiva di circostanze concrete, quali lo stato di liquidazione del debitore e l’entità dei debiti complessivi, anche relativi ad annualità diverse.
- Una censura che non colpisca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, perché si traduce in una contestazione meramente estrinseca della motivazione o delle prove.
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