Cassazione Civile, Ordinanza n. 02208/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società operante nel commercio di materiale informatico e telefonia, alla quale l'Ufficio contestava, per gli anni d'imposta 2004 e 2005, l'indebita applicazione del regime di non imponibilità IVA su cessioni intracomunitarie ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una frode "carosello". Secondo l'accertamento, la società aveva ceduto merce a un operatore monegasco che poi la reintroduceva in Italia tramite cartiere; l'Ufficio recuperava imposta e sanzioni. I giudici tributari di merito avevano accolto l'appello della società valorizzando, tra l'altro, l'assenza di un vantaggio economico diretto in capo alla cedente, l'assoluzione di alcuni dirigenti in sede penale, la mancata applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 alla società e alcune cautele organizzative adottate (controlli sul cliente, fideiussione, cambio del corriere). L'Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: violazione della normativa IVA e dei principi eurounitari sulle frodi, erronea applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dell'immedesimazione organica, errata soglia della buona fede del cedente, omesso esame di fatti decisivi e uso inconferente di elementi presuntivi per affermare la buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi del ricorso. Ha affermato che, nelle cessioni intracomunitarie coinvolte in frodi IVA, il beneficio della non imponibilità non spetta non solo quando il cedente partecipa alla frode, ma anche quando sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza dell'operatore professionale, che l'operazione si inseriva in un meccanismo evasivo. Ha quindi censurato la CTR per avere dato rilievo decisivo all'assenza di vantaggio patrimoniale per la società, per avere impropriamente richiamato il D.Lgs. n. 231 del 2001, per avere richiesto una consapevolezza di "effettive" spedizioni rischiose invece della mera conoscibilità della frode, e per avere valorizzato cautele ritenute non decisive o comunque non valutate alla luce di tutti gli indici indiziari contrari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e di diritto eurounitario
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 28-quater, punto A), lett. a), della direttiva n. 77/38/CEE
richiamato per il principio di esenzione/non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, negabile in caso di frode o partecipazione consapevole
art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331 del 1993
norma interna sull'operazione intracomunitaria, da interpretare in conformità al diritto UE
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
consente la prova dell'evasione anche mediante presunzioni semplici e indizi oggettivi
ritenuto erroneamente applicato dalla CTR, poiché disciplina la responsabilità dell'ente da reato e non esclude, nel caso concreto, la rilevanza fiscale della condotta dei vertici
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti
art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quadro del diritto alla detrazione IVA e dei limiti in caso di frode
art. 17 della sesta direttiva IVA
interpretato nel senso che osta al riconoscimento del diritto alla detrazione/esenzione quando il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode
art. 28 bis della sesta direttiva IVA
richiamato come base del meccanismo IVA intracomunitario
art. 28 quater della sesta direttiva IVA
richiamato quale fondamento dell'esenzione della cessione nello Stato di partenza
richiamato per il modello della responsabilità dell'ente e dell'onere di prova sui modelli organizzativi
art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231 del 2001
menzionato solo per evidenziare che, per gli anni 2004-2005, i reati tributari non erano ancora inclusi nel catalogo dei reati presupposto
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie sospette di frode, l'esenzione o non imponibilità non può essere mantenuta se l'amministrazione prova, anche per presunzioni e indizi oggettivi, che il cedente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.
- La tutela della buona fede del cedente non richiede la prova di una partecipazione consapevole e diretta alla frode: è sufficiente la conoscibilità della stessa secondo l'ordinaria diligenza dell'operatore professionale del settore.
- Per il diniego del beneficio IVA non è necessario che il cedente abbia tratto un vantaggio economico diretto dalla frode; il vantaggio patrimoniale non è elemento costitutivo della fattispecie fiscale contestata.
- In materia di frodi IVA, la prova dell'amministrazione può fondarsi su elementi indiziari tratti anche da indagini penali, ma il giudice deve valutarli complessivamente e confrontarli con le allegazioni difensive del contribuente.
- La sola regolarità formale delle fatture, dei pagamenti o della documentazione commerciale non è sufficiente a dimostrare l'estraneità alla frode quando il meccanismo contestato è di operazioni soggettivamente inesistenti.
- Non è corretto richiamare la disciplina della responsabilità da reato degli enti per escludere o ridimensionare la responsabilità fiscale della società, se la questione riguarda l'inadempimento degli obblighi IVA e la conoscibilità della frode da parte dei vertici societari.
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