Cassazione Civile, Ordinanza n. 25616/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società. In primo grado la CTP aveva accolto alcuni rilievi dell'Ufficio ma non altri; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Ufficio ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina IVA e delle norme sulle presunzioni e sull'efficacia probatoria degli atti, per avere la CTR escluso operazioni soggettivamente inesistenti valorizzando il pagamento delle fatture e l'esistenza dei materiali; (2) nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe aderito alla sentenza di primo grado senza spiegare perché respingere il motivo sui versamenti dei soci; (3) violazione delle norme sul processo tributario per avere la CTR giudicato l'appello generico e ripetitivo dell'accertamento; (4) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato specificamente le contestazioni dell'Ufficio sui costi da operazioni inesistenti e sui finanziamenti soci; (5) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova in relazione ai versamenti dei soci, ritenuti dall'Ufficio ricavi non contabilizzati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario/committente, della partecipazione a un'evasione IVA; nel caso concreto l'Ufficio si era limitato a dedurre la mancanza di mezzi del fornitore senza collegare tali elementi alla consapevolezza della società, mentre la presenza di SAL certificati e dell'effettività delle opere rendeva più gravoso l'onere probatorio dell'Ufficio. Ha accolto il secondo motivo, ravvisando motivazione apparente della sentenza di appello nella parte relativa ai versamenti dei soci, perché la CTR si è limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Ufficio e senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto all'appello. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato l'assorbimento del quarto motivo limitatamente ai profili sui ricavi e del quinto motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Molise in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulla detrazione IVA, negabile solo se l'Amministrazione prova la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme all'art. 19 nella censura dell'Ufficio sulle operazioni soggettivamente inesistenti
richiamato dalla ricorrente nel censurare la valutazione delle risultanze probatorie e degli atti
indicato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte afferma che la sentenza della CTR, per il capo sui versamenti dei soci, è affetta da motivazione apparente
richiamato per i vizi processuali di motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dell'appello nel processo tributario
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente in tema di specificità dei motivi di appello tributario
richiamato per l'omessa pronuncia su specifiche contestazioni dell'Ufficio
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione alla ricostruzione induttiva dei ricavi non contabilizzati
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la prova presuntiva in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
richiamato per il riparto dell'onere della prova
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per definire il parametro minimo di motivazione della sentenza
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode o evasione IVA.
- La regolarità contabile, il pagamento delle fatture e la mancata fruizione di vantaggi economici non sono di per sé decisivi per escludere la consapevolezza del cessionario, se l'Ufficio ha fornito indizi idonei a fondare la prova della conoscibilità della frode.
- Se la prestazione è assistita da elementi di apparenza di regolarità, come SAL o certificazioni tecniche, l'onere dell'Amministrazione di dimostrare la consapevolezza del contribuente diviene più rigoroso e deve essere assolto con allegazioni concrete riferite alla sfera del destinatario.
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito si limita a richiamare e condividere la decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell'appello e senza esporre le ragioni del proprio convincimento.
- Nel processo tributario l'appello o il ricorso devono essere scrutinati rispetto ai motivi specifici dedotti; una risposta meramente tautologica o adesiva non consente il controllo di legittimità e integra vizio di motivazione.
- L'omessa pronuncia su una censura specifica ricorre quando il giudice non esamina una questione decisiva devoluta con i motivi di gravame, con conseguente cassazione della sentenza limitatamente al capo viziato.
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