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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17576/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente principale aveva domandato l'equa riparazione per l'asserita durata irragionevole di un procedimento penale a suo carico, poi definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dopo circa dieci anni dall'apertura. La Corte d'appello aveva respinto la domanda applicando la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001, ritenendo non fornita prova contraria. Con il ricorso per cassazione il privato ha denunciato, in modo cumulativo, illogicità della motivazione e violazione degli artt. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-sexies, L. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato i parametri di durata ragionevole e che la giurisprudenza invocata escludesse l'indennizzo solo quando la prescrizione fosse stata favorita da strategie dilatorie dell'imputato. Il Ministero, con ricorso incidentale subordinato, ha contestato la ritenuta applicabilità della sospensione feriale al termine semestrale per proporre la domanda ex art. 4 L. 89/2001, articolando cinque motivi tutti centrati sulla violazione di tale norma e sulla natura del termine, nonché sulla compatibilità della sospensione feriale con il procedimento monitorio e con la mediazione facoltativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito: la presunzione introdotta dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001 opera come presunzione iuris tantum, riferita non al fatto generatore del danno ma all'onere probatorio sulla sua effettiva sussistenza, e nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a vincerla. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile perché l'orientamento sulla sospensione feriale del termine di sei mesi ex art. 4 L. 89/2001 è ritenuto consolidato e il ricorso non apportava argomenti sufficienti a superarlo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, L. 89/2001

    norma posta a base del ricorso per equa riparazione deciso in primo grado

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001

    introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo penale quando il procedimento sia definito con prescrizione, salvo prova contraria del ricorrente

  • art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2001

    i parametri di durata ragionevole non neutralizzano automaticamente la presunzione di cui al comma 2-sexies

  • art. 4, L. 89/2001

    prevede il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, ritenuto soggetto a sospensione feriale

  • L. 742/1969

    la sospensione feriale si applica anche al termine di instaurazione del giudizio quando l'azione è l'unico rimedio per far valere il diritto

  • art. 11 disp. att. c.c.

    richiamato per affermare l'applicazione dello ius superveniens al momento di proposizione della domanda

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata nel ricorso principale e incidentale

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    norma invocata nei motivi del ricorso incidentale relativi a asserite violazioni processuali

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la dichiarazione di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento consolidato della Cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per asserita contraddizione con la disciplina della sospensione feriale

  • D.Lgs. 28/2010

    richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla mediazione facoltativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ritenuto inapplicabile poiché il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, la declaratoria di prescrizione del reato fa operare una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio non patrimoniale, che può essere superata solo con prova contraria specifica del ricorrente.
  • La disciplina introdotta dall'art. 2, comma 2-sexies, L. 89/2001 incide sull'onere della prova del danno da ritardo, non sulle condizioni astratte del diritto all'indennizzo: la mera durata eccedente i parametri legali non basta, da sola, a vincere la presunzione.
  • Non è più sufficiente richiamare l'assenza di strategie dilatorie dell'imputato per ottenere automaticamente l'indennizzo quando il procedimento si è estinto per prescrizione; dopo lo ius superveniens, il richiedente deve dimostrare l'effettivo patema d'animo subito nonostante l'esito favorevole della prescrizione.
  • Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. 89/2001 è soggetto alla sospensione feriale dei termini, secondo un orientamento consolidato, e il ricorso che non porti argomenti idonei a rimetterlo in discussione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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