Cassazione Civile, Ordinanza n. 21362/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'aggiudicazione di un appalto di servizi di trasporto e facchinaggio a favore della ditta individuale del ricorrente, seguita da un successivo annullamento in autotutela disposto dall'università appaltante dopo un esposto della seconda classificata. L'amministrazione ha ritenuto che l'aggiudicatario non possedesse il requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto dalla gara, rilevando che la certificazione prodotta a dimostrazione di pregresse prestazioni analoghe era contraffatta. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo annullamento d'ufficio e dalla caducazione del contratto, deducendo sia responsabilità dell'amministrazione per inadempimento contrattuale sia varie voci di danno patrimoniale e non patrimoniale. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi ex art. 111, comma 8, Cost., tutti incentrati sul fatto che il Consiglio di Stato avrebbe oltrepassato i limiti della giurisdizione: primo, per avere riesaminato questioni coperte da giudicato interno e valorizzato un presunto mendacio non posto a base dell'atto di autotutela; secondo, per avere omesso di pronunciarsi sulla tesi secondo cui la domanda riguardava un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, rendendo indebitamente applicabile l'art. 30 c.p.a. e subordinando il risarcimento alla previa impugnazione demolitoria; terzo, per avere nuovamente scrutinato la sussistenza e la prova del danno nonostante, secondo il ricorrente, tali profili fossero già definiti dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze, pur formalmente costruite come motivi attinenti alla giurisdizione, denunciassero in realtà errores in procedendo o in iudicando del Consiglio di Stato, cioè violazioni di legge interne all'esercizio della giurisdizione, non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione stessa. La Corte ha osservato che il giudice amministrativo aveva deciso nel merito la domanda risarcitoria, fondando il rigetto su tre autonome rationes: legittimità dell'autotutela per difetto del requisito di gara e per falsità della certificazione prodotta; applicazione del principio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 30 c.p.a., per mancata attivazione diligente del danneggiato, che avrebbe potuto impugnare l'atto con domanda cautelare; mancanza di prova dei danni allegati. Secondo la Corte, anche l'eventuale questione del giudicato interno e del principio devolutivo restava interna alla correttezza dell'esercizio della giurisdizione e non integrava motivo di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
motivi attinenti alla giurisdizione
il ricorso per cassazione contro decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per veri motivi di giurisdizione, non per denunciare errori di diritto o di procedura
richiamato come base del controllo in Cassazione limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato quale parametro del ricorso per motivi di giurisdizione contro sentenze del giudice amministrativo
l'annullamento in autotutela è ritenuto tempestivo e adottato dal giudice amministrativo in presenza di ragionevole tempestività rispetto all'esposto ricevuto
il danno non è risarcibile se il pregiudizio avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza del danneggiato; la regola opera anche nel risarcimento in materia amministrativa
richiamato come norma che consente l'applicazione dei criteri dell'art. 1227 c.c. alla responsabilità aquiliana e, in generale, alla liquidazione del danno
richiamato quale disposizione che collega il risarcimento al comportamento diligente della parte danneggiata e alla necessità di evitare il danno con i mezzi disponibili
evocato per affermare che l'inerzia del ricorrente avrebbe interrotto o comunque escluso il nesso causale con il danno lamentato
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giudicato interno
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giudicato interno
richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione del principio devolutivo e del giudicato sulle questioni non riproposte
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al denunciato diniego di tutela giurisdizionale
art. 113 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
art. 30, comma 3, cod. proc. amm.
richiamato anche per il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, ma la Corte esclude che la sua applicazione presenti profili di giurisdizione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca un vero e proprio sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non è sufficiente censurare errori di diritto, di motivazione, di procedura o di interpretazione del giudicato.
- La violazione del giudicato interno, del principio devolutivo o l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello non integrano di per sé un motivo attinente alla giurisdizione, perché attengono alla correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale e non alla sua esistenza o al suo ambito.
- Nel giudizio risarcitorio contro la pubblica amministrazione, il danno non è riconoscibile se l'atto lesivo è ritenuto legittimo; in tal caso difetta un elemento costitutivo dell'illecito, cioè l'illegittimità della condotta provvedimentale.
- Il principio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. opera anche in materia di responsabilità della pubblica amministrazione: il pregiudizio non è risarcibile se il danneggiato avrebbe potuto evitarlo con l'ordinaria diligenza, attivandosi tempestivamente con i rimedi disponibili.
- La prova del danno risarcibile deve riguardare sia l'an sia il quantum; in mancanza di elementi probatori sulle conseguenze dannose allegate, la domanda risarcitoria va respinta.
- Quando la stazione appaltante accerti che il concorrente ha prodotto una certificazione falsa o contraffatta e risulti il difetto del requisito di partecipazione, l'annullamento dell'aggiudicazione può essere considerato legittimo se adottato tempestivamente nel quadro dell'autotutela.
- Anche se il giudice individua una qualificazione giuridica imprecisa della domanda, ciò non comporta automaticamente uno sconfinamento giurisdizionale se la decisione resta una pronuncia di merito sulla fondatezza o infondatezza della pretesa.
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