Cassazione Civile, Ordinanza n. 04248/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un operaio forestale assunto dall'ente regionale con contratto a tempo determinato di natura privatistica e inquadrato nel CCNL di settore aveva chiesto il riconoscimento del compenso per un'ora e trenta minuti di lavoro straordinario per ciascun giorno lavorativo, a decorrere dal 1 aprile 2016, oltre alle somme accessorie. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato ma, per effetto della normativa regionale istitutiva dell'ente, il CCNL forestali e il CIRL, e valorizzando i fogli di presenza prodotti dall'ente e la mancata contestazione dello svolgimento dello straordinario. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, della legge regionale Puglia n. 3 del 2010, dell'art. 3, comma 83, l. n. 244 del 2007 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che, trattandosi di ente pubblico, lo straordinario avrebbe richiesto preventiva autorizzazione formale e attivazione dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze, oltre alla possibilità di sostituirlo con riposo compensativo; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà della sentenza, perché la Corte territoriale, pur escludendo rivalutazione e interessi per la natura pubblica dell'ente, non avrebbe tratto le conseguenze della stessa qualificazione quanto al divieto di retribuire lo straordinario senza i presupposti di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto che il rapporto fosse correttamente inquadrato nel pubblico impiego contrattualizzato, soggetto al CCNL di settore, ma ha affermato che il diritto al compenso per straordinario sussiste quando la prestazione sia svolta con il consenso datoriale, anche implicito, o comunque in modo coerente con la volontà del datore o del preposto, e che tale requisito era nella specie integrato dall'ordine di servizio sui turni e dai fogli presenza esibiti dall'ente e mai contestati. Ha inoltre escluso rilievo decisivo al mancato funzionamento o alla mancata attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze e ha dichiarato inammissibile la censura sul riposo compensativo perché non specificamente devoluta in ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con correzione della motivazione e condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario e correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha ritenuto che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo straordinario sia dovuto quando vi sia autorizzazione o comunque consenso datoriale anche implicito, e che nel caso concreto tale requisito risultasse provato dai turni di servizio e dai fogli presenza prodotti dall'ente e non contestati. Ha inoltre escluso che l'art. 3, comma 83, l. n. 244 del 2007 impedisse il pagamento in presenza del consenso datoriale, e ha dichiarato inammissibile il richiamo al riposo compensativo perché non specificamente dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario, con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione non può riguardare l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche, ma solo l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione quando il dispositivo della decisione di merito è comunque conforme a diritto
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato
legge Regione Puglia n. 3 del 2010
la Corte ne ricava che agli operai assunti dall'ARIF si applica il CCNL di settore, in un quadro di pubblico impiego contrattualizzato
art. 3, comma 83, l. n. 244 del 2007
"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze"
non impedisce il pagamento dello straordinario quando la prestazione sia stata resa con il consenso datoriale; la sua violazione può semmai rilevare sul piano interno della responsabilità dei funzionari
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dei vincoli di legalità e buon andamento nella spesa pubblica
art. 12, comma 3, legge Regione Puglia n. 3 del 2010
"Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale"
la Corte lo interpreta nel senso che il rinvio al CCNL di diritto privato riguarda inquadramento, mansioni e trattamento economico, senza escludere la natura di lavoro pubblico contrattualizzato
art. 12, comma 2, lett. b), legge Regione Puglia n. 3 del 2010
individua gli operai transitati e assunti dall'ente, tra cui il lavoratore in causa
art. 1, comma 14, d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996
richiamato come base del rinvio regionale al trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale del settore forestale
nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per straordinario presuppone l'autorizzazione, ma la prestazione resa con consenso datoriale resta retribuibile
opera come norma integrativa: la prestazione straordinaria resa in coerenza con la volontà datoriale deve essere remunerata anche se l'autorizzazione è irregolare o mancano i presupposti interni
art. 36 Cost.
la Corte lo pone a fondamento della necessità di corrispondere al lavoratore il compenso per la prestazione effettivamente resa
richiamato nel percorso interpretativo relativo al pubblico impiego contrattualizzato
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel percorso interpretativo relativo al pubblico impiego contrattualizzato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario richiede un'autorizzazione del datore di lavoro o comunque un consenso datoriale, anche implicito, desumibile dalla concreta organizzazione del servizio e dagli atti di gestione del rapporto.
- La mancata attivazione o l'irregolarità dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze non esclude di per sé il diritto del dipendente al compenso per lo straordinario quando la prestazione sia stata comunque resa con il consenso dell'amministrazione; eventuali violazioni dei vincoli di spesa rilevano sul piano interno della responsabilità amministrativa dei funzionari.
- Il rinvio della normativa regionale al CCNL di settore per gli operai di enti pubblici non comporta una piena privatizzazione del rapporto, ma si coordina con la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato per quanto non incompatibile con essa.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione o l'applicazione di norme di diritto; quando il dispositivo è conforme a diritto, la Corte può limitarsi a correggere la motivazione.
- Le questioni non specificamente devolute o non adeguatamente censurate in ricorso sono inammissibili in sede di legittimità.
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