Cassazione Civile, Ordinanza n. 04236/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un operaio forestale assunto a tempo determinato dall'ente regionale, poi transitato e stabilizzato presso l'ente stesso, per ottenere il pagamento del lavoro straordinario svolto dal 1 aprile 2016 in misura di un'ora e trenta minuti per ciascun giorno lavorativo. Il lavoratore deduceva che l'attività eccedente l'orario ordinario era stata svolta in esecuzione dell'ordine di servizio sui turni e risultava dai fogli di presenza esibiti dall'ente, senza contestazione dello svolgimento dello straordinario. La corte d'appello aveva riconosciuto il credito applicando il CCNL e il contratto integrativo di settore, escludendo invece la cumulabilità di rivalutazione e interessi. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, della legge regionale Puglia n. 3 del 2010, dell'art. 3, comma 83, L. n. 244 del 2007 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che, in quanto pubblica amministrazione, avrebbe potuto retribuire lo straordinario solo previa formale autorizzazione e previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze; 2) vizio motivazionale per contraddittorietà della sentenza, che da un lato aveva escluso rivalutazione e interessi per la natura pubblica dell'ente e dall'altro non aveva tratto la conseguenza dell'inapplicabilità del compenso per straordinario in assenza dei presupposti pubblicistici invocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha affermato che il rapporto del lavoratore, pur inserito in un ente pubblico, è assoggettato alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato con applicazione del CCNL di settore per la qualifica e il trattamento economico, ma che ciò non impedisce il riconoscimento del compenso per straordinario quando la prestazione sia stata resa con il consenso datoriale, anche implicito, o comunque in modo coerente con la volontà dell'amministrazione. La Corte ha ritenuto che, nella specie, tale requisito risultasse rispettato perché l'ente aveva prodotto i fogli di presenza e non aveva mai contestato lo svolgimento dello straordinario; ha inoltre escluso che il mancato rispetto dell'art. 3, comma 83, L. n. 244 del 2007 potesse negare il diritto al compenso. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese, distrazione in favore del difensore antistatario, e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato per la dedotta violazione di legge in tema di disciplina del rapporto e del lavoro straordinario
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per il dedotto vizio motivazionale; la Corte ricorda che tale vizio riguarda i fatti e non l'interpretazione di norme giuridiche
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto
d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato quale disciplina del pubblico impiego contrattualizzato applicabile al rapporto
legge regionale Puglia n. 3 del 2010, art. 12, commi 2 e 3
la norma regionale è letta nel senso che agli operai assunti dall'agenzia si applica il CCNL forestale e il relativo trattamento, pur nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato
art. 3, comma 83, L. n. 244 del 2007
"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze"
la sua violazione non esclude il diritto del dipendente al compenso quando il lavoro straordinario sia stato comunque svolto con il consenso datoriale; l'eventuale inosservanza rileva sul piano della responsabilità interna
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dei vincoli di legalità e buon andamento, ma non ritenuto ostativo al pagamento dello straordinario nel caso concreto
art. 2108 c.c.
il diritto al compenso per lavoro straordinario è riconosciuto in presenza dell'autorizzazione/consenso datoriale, anche nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 2126 c.c.
la prestazione resa oltre l'orario è remunerabile anche se la richiesta o l'autorizzazione siano irregolari o illegittime, purché vi sia consenso datoriale
art. 36 Cost.
usato come parametro per privilegiare il diritto del lavoratore alla retribuzione della prestazione effettivamente resa
artt. 9 e 50 CCNL forestali
richiamati quale fonte del compenso per il lavoro straordinario nel settore
art. 12 CIRL Puglia 2009
richiamato quale fonte integrativa che disciplina il trattamento del personale operaio forestale
art. 1, comma 14, d.l. n. 510 del 1996, conv. in L. n. 608 del 1996
richiamato dalla legge regionale quale base per l'applicazione del trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale del CCNL di settore
art. 31, d.l. n. 402 del 2001, conv. in L. n. 1 del 2002
citato nella ricostruzione giurisprudenziale sulle prestazioni aggiuntive e sui relativi presupposti autorizzativi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per lavoro straordinario presuppone, in linea di principio, una previa autorizzazione o un consenso datoriale comunque desumibile anche in via implicita; tale requisito è un elemento costitutivo della pretesa retributiva e deve essere allegato e provato dal lavoratore.
- La disciplina pubblicistica sui vincoli di spesa e sui sistemi di rilevazione delle presenze non elimina il diritto del dipendente alla retribuzione della prestazione straordinaria effettivamente svolta con il consenso dell'amministrazione; l'eventuale violazione di tali regole incide eventualmente sui profili di responsabilità interna, non sul credito del lavoratore.
- Quando una normativa speciale regionale richiama il contratto collettivo di settore privatistico per l'inquadramento e il trattamento del personale operaio di un ente pubblico, tale richiamo si coordina con il regime del pubblico impiego contrattualizzato: il contratto collettivo determina qualifiche, mansioni e trattamento economico, ma non trasforma il rapporto in un ordinario rapporto di lavoro privato.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'accertamento dei fatti e non l'interpretazione o l'applicazione di norme di diritto; se il dispositivo della decisione è corretto, la Corte può limitarsi a correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c.
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