Cassazione Civile, Ordinanza n. 04242/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura avviata da un'azienda sanitaria per il conferimento di un incarico di direzione complessa in ambito ospedaliero. Il professionista aveva partecipato alla selezione e aveva già ricoperto in via provvisoria funzioni di sostituzione della direzione della struttura. Nel corso della procedura era intervenuta una nota dell'assessore regionale alla sanità che, nell'ambito di una riorganizzazione della rete ospedaliera, suggeriva di non procedere al conferimento di incarichi per unità operative suscettibili di revisione; l'azienda aveva poi prorogato l'incarico provvisorio e, successivamente, la struttura era stata soppressa. In primo grado la domanda del professionista era stata accolta, con condanna al risarcimento del danno pari alle differenze retributive che sarebbero spettate se fosse stato nominato direttore. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che la procedura di conferimento dell'incarico non fosse un concorso in senso tecnico, che il direttore generale potesse scegliere discrezionalmente tra i candidati idonei e che non fosse configurabile un diritto del ricorrente alla nomina né, conseguentemente, al risarcimento. Il ricorrente ha censurato in cassazione: 1) l'assunto della sospensione della procedura per ragioni di interesse pubblico, ritenuto apodittico e non adeguatamente motivato; 2) la qualificazione della procedura come non concorsuale, lamentando l'omessa considerazione dei criteri regionali e del bando, dai quali avrebbe derivato un vincolo stringente nella scelta del candidato, specie in caso di nomina di soggetto diverso dal primo classificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e non ricondotti in maniera specifica ad alcuno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c., impedendo alla Corte di individuare il paradigma impugnatorio effettivamente dedotto. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa ex art. 15-ter d.lgs. 502/1992 non integra un concorso in senso tecnico, ma una procedura che si arresta alla valutazione di idoneità di una terna di candidati, seguita da una scelta fiduciaria del direttore generale; pertanto non sussiste un diritto alla nomina del candidato collocato al primo posto, né può pretendersi in cassazione un nuovo esame del materiale istruttorio per sostenere una diversa ricostruzione dei fatti. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e tassative, immediatamente riconducibili a uno dei motivi di impugnazione previsti dalla norma; non è sufficiente una contestazione generica della sentenza.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
La procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura complessa non è un concorso in senso tecnico: non prevede prove selettive né una graduatoria finale con candidato vincitore, ma una scelta fiduciaria del direttore generale tra i candidati idonei.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate con specificità e devono essere ricondotte con chiarezza a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; una critica generica alla decisione è inammissibile.
- La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa nel servizio sanitario non configura un concorso pubblico in senso tecnico, ma una selezione di idonei seguita da una scelta discrezionale e fiduciaria del direttore generale.
- Nelle procedure non concorsuali di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari il candidato utilmente collocato nella valutazione non acquista un diritto soggettivo alla nomina, ma solo una posizione di idoneità all'interno della rosa dei selezionabili.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio istruttorio per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella già accolta dal giudice di merito.
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