Cassazione Civile, Ordinanza n. 04246/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dal conferimento di un incarico dirigenziale di direttore medico di struttura complessa in ambito sanitario. Un candidato aveva impugnato l’atto conclusivo della procedura, sostenendo che l’amministrazione avesse illegittimamente assegnato l’incarico a un altro aspirante nonostante la valutazione della কমিশsione tecnica lo avesse collocato al primo posto o comunque in posizione più favorevole. La Corte d’appello aveva annullato l’atto finale ritenendolo adottato in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, perché privo di una effettiva comparazione tra i candidati, generico e non coerente con le risultanze della commissione, e aveva riconosciuto al candidato pretermesso il danno da perdita di chance. In cassazione l’azienda sanitaria e la controinteressata hanno censurato tale decisione deducendo, in sintesi, che il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari sarebbe una scelta fiduciaria del direttore generale, non assimilabile a un concorso, con conseguente insindacabilità del merito se non nei limiti della motivazione; hanno inoltre denunciato errori di ricostruzione del fatto, travisamento della prova e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente letto gli atti della procedura e il rapporto tra giudizio della commissione e scelta finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale dell’azienda sanitaria sia il ricorso incidentale adesivo autonomo della controinteressata. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il conferimento dell’incarico dirigenziale sanitario sarebbe una scelta meramente fiduciaria svincolata da una comparazione effettiva: ha confermato l’orientamento secondo cui, in forza dell’art. 15-ter d.lgs. 502/1992, la procedura di conferimento dell’incarico di struttura complessa richiede una valutazione comparativa fra candidati, sorretta da motivazione congrua e specifica, non riducibile a un giudizio apodittico di idoneità. Ha poi ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente ravvisato una motivazione non coerente con i dati della commissione e dunque una violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché dirette a rivalutare il merito, la prova e la ricostruzione del fatto, attività precluse in sede di legittimità. Restano quindi ferme la statuizione di illegittimità dell’atto conclusivo della procedura, il diniego di sostituzione giudiziale alla P.A. nell’attribuzione dell’incarico e il riconoscimento del danno da perdita di chance; le spese sono state poste a carico di entrambe le parti ricorrenti, con onere dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992
Il conferimento dell’incarico di struttura sanitaria complessa richiede una valutazione comparativa tra candidati, nell’ambito di una procedura idoneativa funzionale ai principi di buon andamento e imparzialità, e non può ridursi a un mero giudizio apodittico di idoneità.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura fiduciaria dell’individuazione finale, ma la Corte ribadisce che la scelta finale deve comunque essere sorretta da comparazione e motivazione congrua.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Le clausole generali di correttezza e buona fede si applicano anche alle scelte discrezionali nell’ambito della procedura selettiva sanitaria, imponendo una effettiva comparazione e una motivazione coerente con gli esiti tecnici.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sorreggono l’esigenza di comparazione tra aspiranti nel conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È inammissibile usarlo per censurare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove; esso riguarda solo l’erronea interpretazione della fattispecie astratta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o nulità della sentenza è escluso quando la decisione contiene una motivazione ampia e coerente, idonea a superare il minimo costituzionale.
artt. 115-116 c.p.c.
Le doglianze formulate in realtà mirano a contestare il libero apprezzamento delle prove e sono quindi inammissibili in cassazione se sollecitano una nuova valutazione del merito.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione/nullità non sussiste quando la sentenza espone un percorso argomentativo logicamente comprensibile e non meramente apparente.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alle censure sulla prova, ma la Corte esclude che vi sia stata una vera violazione dell’onere probatorio, trattandosi piuttosto di contestazione della valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soccombenti.
Massime di principio
- Nel conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa in ambito sanitario, la scelta finale dell’amministrazione non è un atto meramente fiduciario e insindacabile: deve essere il risultato di una valutazione comparativa effettiva tra i candidati e deve essere congruamente motivata in relazione alle caratteristiche professionali emerse dalla procedura.
- La motivazione del provvedimento conclusivo è illegittima quando è generica, contraddittoria o non coerente con le risultanze della commissione tecnica, specie se non indica le ragioni concrete della preferenza per un candidato rispetto ad altro risultato oggettivamente comparato in modo più favorevole.
- Le clausole generali di correttezza e buona fede si applicano anche alle procedure selettive e alle determinazioni discrezionali della P.A. quando incidono su interessi qualificati dei partecipanti, imponendo trasparenza, coerenza e comparazione non apparente.
- In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto: le doglianze che contestano il merito della valutazione istruttoria sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione apparente o la nullità della sentenza non sussistono quando la decisione di merito contiene un percorso argomentativo completo e comprensibile, tale da superare il minimo costituzionale di motivazione.
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