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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04230/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un dedotto licenziamento orale del 14 luglio 2018, che il lavoratore assumeva intimato verbalmente nel corso di un diverbio da una persona presente nell'organizzazione aziendale. In primo grado e in appello era stata respinta la domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento, perché i giudici di merito avevano ritenuto che la frase "tu per me sei licenziato non venire più" fosse stata pronunciata non dal legale rappresentante della società, ma da un dipendente, e comunque che mancasse prova sufficiente della titolarità in capo a quest'ultimo del potere di licenziare o di esercitare prerogative datoriali. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente richiesto una specifica allegazione sull'effettiva titolarità del potere datoriale in capo al soggetto che avrebbe intimato il licenziamento; con il secondo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal mancato invio del biglietto ferroviario, che a suo dire avrebbe provato il ruolo gerarchico e datoriale del soggetto che lo aveva allontanato; con il terzo ha censurato, per violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., l'affermazione di novità/tardività della deduzione secondo cui quel soggetto sarebbe divenuto amministratore unico solo successivamente; con il quarto ha contestato, ancora ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la valutazione delle prove sulla mancanza della qualità di datore di lavoro in capo a quel soggetto; con il quinto ha lamentato violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. per le modalità di ammissione e deduzione della prova testimoniale. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione l'accertamento di merito sull'identità del vero datore di lavoro e sulla prova dell'effettivo potere di licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché non specificamente articolato sulla dedotta violazione dell'art. 421 c.p.c. e comunque volto a sollecitare una rivalutazione dell'interpretazione del ricorso introduttivo, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa e, comunque, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il quarto motivo perché formulato con indebita mescolanza di censure di violazione di legge e vizio di motivazione, oltre a non indicare un fatto storico decisivo omesso; il terzo motivo perché contestava solo il rilievo di novità dell'allegazione, senza confrontarsi con la autonoma ratio decidendi fondata sull'irrilevanza e sull'accertamento che il rappresentante legale, al tempo dei fatti, era altro soggetto; il quinto motivo perché anch'esso impugnava in modo promiscuo valutazioni di fatto e questioni processuali, senza censurare adeguatamente la motivazione sulla prova già svolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    La censura che investe l'interpretazione della domanda introduttiva resta riservata al giudice di merito; in cassazione è scrutinabile solo la correttezza della motivazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Il ricorrente non ha chiarito in quale modo la norma fosse stata violata; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello non sono ammesse deduzioni nuove; tuttavia la decisione di merito aveva anche autonomamente ritenuto irrilevante la deduzione nuova, e tale ratio non è stata efficacemente censurata.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del compendio probatorio.

  • art. 244 c.p.c.

    La censura sulle modalità di deduzione della prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo promiscuo e non decisivo.

  • art. 245 c.p.c.

    Come per l'art. 244 c.p.c., la doglianza non è stata ritenuta idonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentita la mescolanza indistinta di censure eterogenee sotto diversi numeri dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del ricorso introduttivo e l'individuazione del contenuto della domanda costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto l'adeguatezza della motivazione che li sorregge.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversa base fattuale delle due decisioni di merito.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che cumuli in modo indistinto violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i diversi profili e senza confrontarsi con tutte le rationes decidendi.
  • La doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una ratio autonoma di irrilevanza della deduzione o della prova, il ricorso deve aggredire anche tale ratio, altrimenti resta inammissibile o infondato.
  • In tema di licenziamento verbale, la prova del potere datoriale o del potere di licenziare in capo al soggetto che ha proferito la frase risolutiva è decisiva; tuttavia la sua valutazione appartiene al merito e non può essere riconsiderata in cassazione se la motivazione è congrua.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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