Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04160/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio tra una dipendente di un'università e l'ateneo, nel quale era stato riconosciuto il diritto all'indennità di equiparazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, senza però liquidazione della somma. La dipendente aveva poi intimato precetto, ma l'università aveva proposto opposizione, accolta in primo grado sulla base di una CTU che aveva ritenuto nulla dovuta all'avente diritto; la Corte d'appello ha confermato tale esito respingendo il gravame della lavoratrice. In cassazione la ricorrente deduceva cinque censure: 1) violazione dell'art. 51 CCNL 9 agosto 2000 e dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 per aver incluso, nel computo perequativo, l'indennità di ateneo in modo ritenuto contrario alla disciplina contrattuale; 2) violazione degli artt. 45 CCNL 1 settembre 1995 e CCNL 27 giugno 1996 per aver incluso l'indennità di qualificazione professionale senza considerare le equivalenti indennità del personale del SSN, richiamando le conclusioni del consulente di parte; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto non contestati i conteggi della RIA nonostante le asserite contestazioni della dipendente; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver aderito al calcolo del CTU su voci retributive variabili come straordinari e ferie non godute; 5) omesso esame di un fatto decisivo per non aver disposto la rinnovazione della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Le censure sono state ritenute inammissibili in gran parte per difetto di specificità e di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata o non localizzavano gli atti e i documenti richiamati; comunque, per il primo motivo la Corte ha anche osservato nel merito che l'art. 51, comma 4, CCNL esclude gli incrementi dell'indennità di ateneo dal trattamento economico utile ai fini dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979. Quanto alla richiesta di rinnovo della CTU, la Corte ha ricordato che la decisione sul ricorso alla consulenza tecnica è discrezionale per il giudice di merito e che, in presenza di doppia conforme, la censura è comunque preclusa nei limiti dedotti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    costituisce il parametro perequativo del trattamento economico richiamato nel precedente giudizio; la base di calcolo va determinata secondo la disciplina contrattuale applicabile e, per effetto del CCNL richiamato, non comprende gli incrementi dell'indennità di ateneo indicati dalla Corte

  • art. 51 CCNL 9 agosto 2000

    Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma 2, l’incremento dell’indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 - prevista dall’art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo 31 del d.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.

    l'incremento dell'indennità di ateneo non va computato nella base utile per l'indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, salvo eventuale riassorbimento

  • art. 45 CCNL 1° settembre 1995

    richiamato dalla ricorrente come base per includere l'indennità di qualificazione professionale nel computo perequativo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per genericità e mancata specificazione delle indennità asseritamente dovute

  • CCNL 27 giugno 1996

    richiamato insieme all'art. 45 CCNL 1° settembre 1995 nel motivo sul computo perequativo; la Corte ha rilevato la mancata specificazione delle voci da comparare

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'utilizzo, da parte del giudice di merito, di conteggi che la ricorrente assumeva contestati; la Corte ha dichiarato le doglianze inammissibili per difetto di specificità e localizzazione dell'atto di contestazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    usato per denunciare omesso esame e per contestare il mancato rinnovo della CTU; la censura è stata dichiarata inammissibile anche in ragione della doppia conforme

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiede specificazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati; il suo mancato rispetto ha determinato l'inammissibilità di più motivi

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    opera la preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo per la parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012

    richiamato solo per il domicilio digitale del difensore

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito ha dichiarato inammissibile un motivo, non è utile riproporre una critica come se fosse stata rigettata nel merito.
  • Il motivo fondato su violazione di legge o su error in procedendo è inammissibile se non indica in modo puntuale gli atti processuali, i documenti e il momento in cui la contestazione sarebbe stata formulata, in osservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • Quando la disciplina collettiva espressamente esclude una voce retributiva dal trattamento economico utile al calcolo perequativo, tale voce non può essere inclusa nella base di computo ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979.
  • La contestazione dei conteggi elaborati dal consulente tecnico deve essere specifica, tempestiva e riferita alle singole voci di calcolo; contestazioni generiche o meramente adesive alle osservazioni del consulente di parte non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in presenza di doppia conforme, la relativa censura in cassazione incontra il limite preclusivo previsto dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.