Cassazione Civile, Ordinanza n. 04159/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio tra una dipendente universitaria e l’ateneo, nel quale era stato riconosciuto il diritto all’indennità di equiparazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, ma senza quantificarne l’ammontare. In sede esecutiva, l’università propose opposizione a precetto e il Tribunale, sulla base della CTU, accolse l’opposizione, affermando che nulla era dovuto alla dipendente. La Corte d’appello confermò tale esito. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice articolò cinque motivi: (1) dedusse violazione dell’art. 51 CCNL 9 agosto 2000 e dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 per avere il giudice di merito considerato, nel calcolo perequativo, anche l’indennità di ateneo; (2) dedusse violazione dell’art. 45 CCNL 1° settembre 1995 e CCNL 27 giugno 1996 per avere incluso l’indennità di qualificazione professionale senza compararla con indennità equivalenti del personale sanitario nazionale; (3) lamentò violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe recepito i conteggi della RIA come non contestati, nonostante le contestazioni svolte; (4) denunciò ancora violazione dell’art. 115 c.p.c. per il computo di voci variabili della retribuzione (straordinari, ferie non godute, ecc.); (5) dedusse omesso esame di un fatto decisivo per la mancata rinnovazione della CTU. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e difettavano di specificità e localizzazione degli atti/documenti richiamati; il terzo e il quarto perché le doglianze erano generiche e non idonee a superare l’accertamento della Corte territoriale sulla mancata specifica tempestiva contestazione e sulla correttezza del raffronto tra voci fisse del trattamento fondamentale; il quinto perché la richiesta di rinnovazione della CTU è valutazione discrezionale del giudice di merito ed è comunque preclusa, nel caso di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso qualsiasi somma dovuta alla dipendente all’esito del calcolo perequativo dell’indennità di equiparazione.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
disciplina il diritto all’indennità di equiparazione; il suo calcolo va effettuato secondo i criteri richiamati dal CCNL, escludendo gli incrementi dell’indennità di ateneo espressamente sottratti dal contratto collettivo
art. 51 CCNL 9 agosto 2000
"Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79... Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma 2, l’incremento dell’indennità di ateneo ... non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento."
esclude dal trattamento economico rilevante ai fini perequativi gli incrementi dell’indennità di ateneo rispetto ai valori del precedente CCNL, salvo riassorbimento
art. 45 CCNL 1° settembre 1995
l’indennità di qualificazione professionale è stata ritenuta elemento fisso e ricorrente della retribuzione, confluito nel trattamento economico iniziale secondo la disciplina contrattuale successiva
art. 45 CCNL 27 giugno 1996
richiamato unitamente al precedente CCNL per la disciplina delle indennità professionali da considerare nel raffronto perequativo
art. 115 c.p.c.
non è stata ritenuta violata perché la Corte territoriale ha valorizzato il difetto di specifica e tempestiva contestazione delle risultanze della CTU
art. 366 n. 6 c.p.c.
il ricorso deve specificare e localizzare gli atti e i documenti richiamati; la mancanza di tali indicazioni rende inammissibili le censure fondate su documenti o contestazioni non puntualmente indicati
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale delle doglianze di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e di confronto con la motivazione impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura di omesso esame non è ammissibile, nel caso deciso, sia per la doppia conforme sia perché la richiesta di rinnovazione della CTU rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la doppia conforme preclude la censura in cassazione per omesso esame di fatti decisivi nei termini dedotti dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012
richiamato solo per il domicilio digitale del difensore
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata per l’accertamento dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Cass. Sez. L, 25/08/2023, n. 25281
richiamata sul principio per cui la rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la censura è soggetta ai limiti della doppia conforme
Cass. Sez. 6 - 1, 13/01/2020, n. 326
richiamata per affermare che il diniego di CTU può risultare anche implicitamente dal contesto motivazionale
Cass. Sez. L, 04/07/2024, n. 18299
richiamata in senso conforme sulla discrezionalità del giudice nella nomina o rinnovazione del consulente tecnico
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomenti già spesi in appello o in primo grado.
- Chi fonda il ricorso su documenti, note di parte o contestazioni processuali deve rispettare l’onere di specificazione e localizzazione ex art. 366 n. 6 c.p.c., indicando dove il documento è stato prodotto e quale sia il suo contenuto essenziale.
- La contestazione delle risultanze della consulenza tecnica deve essere specifica, tempestiva e idonea a confutare puntualmente le ragioni della decisione di merito; deduzioni generiche o meramente assertive non superano l’accertamento del giudice.
- Nel calcolo perequativo di trattamenti economici disciplinati da norme contrattuali collettive e norme di rinvio, devono essere inclusi solo gli elementi retributivi che la disciplina applicabile considera rilevanti, restando esclusi quelli espressamente sottratti dal testo contrattuale.
- La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e, se la sentenza di appello conferma quella di primo grado, la relativa censura è ulteriormente compressa dal limite della doppia conforme.
- La mancata specifica e tempestiva contestazione delle risultanze contabili o tecniche può legittimare il giudice di merito a recepire il computo del consulente d’ufficio come correttamente formato.
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