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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 5197 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 258/2019 Accertamento - Tributi armonizzati (I.V.A.) - Diritto al contraddittorio - Prova di resistenza da parte del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2007, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento per antieconomicità e la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. La controversia riguardava un accertamento "a tavolino", fondato su informazioni e documenti acquisiti presso terzi o forniti dal contribuente tramite colloqui o questionari. In materia di IVA, tributo armonizzato, il contribuente sosteneva che avrebbe dovuto essere rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

La decisione

La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha ritenuto fondato il ricorso in riassunzione e ha accolto l'appello del contribuente. È stato riconosciuto che il principio del contraddittorio si applica anche agli accertamenti "a tavolino" relativi all'IVA, purché il contribuente indichi concretamente le ragioni e le difese che avrebbe potuto far valere se fosse stato previamente ascoltato, così da consentire la cosiddetta prova di resistenza. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di giudizio di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.500 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale può essere richiesto anche quando l'accertamento è svolto "a tavolino" e non mediante accessi o verifiche presso i locali del contribuente.
  • La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare in modo specifico quali contestazioni, documenti o argomenti avrebbe sottoposto all'amministrazione.
  • La cosiddetta prova di resistenza serve a verificare che il contraddittorio omesso avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito dell'accertamento e non costituisca una censura meramente formale.
  • In una situazione analoga, è opportuno contestare tempestivamente l'omissione del contraddittorio e allegare già nel ricorso le difese sostanziali che sarebbero state svolte durante il procedimento.
  • La regola affermata riguarda in particolare i tributi armonizzati, come l'IVA; per i tributi non armonizzati l'applicazione del termine di 60 giorni è soggetta ai presupposti specificamente previsti dalla normativa.

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