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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 96 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine applicabile alla richiesta di rimborso di un credito IVA emerso da una procedura di controllo ex art. 54-bis del DPR n. 633/1972. L'Agenzia sosteneva che la contribuente avrebbe dovuto indicare il credito nelle dichiarazioni IVA successive oppure presentare l'istanza entro il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La contribuente, invece, aveva presentato una separata istanza espressamente diretta a ottenere il rimborso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP di Udine, riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso del credito IVA di euro 13.822. Poiché l'istanza manifestava inequivocabilmente la volontà di ottenere il rimborso, e non la compensazione, si applicava il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non il termine decadenziale biennale. L'istanza di rimborso non costituiva il fatto generatore del credito, già consolidato a seguito del controllo, ma soltanto il presupposto per renderne esigibile il pagamento. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 54-bis del DPR n. 633/1972

    La procedura di controllo automatizzato aveva evidenziato il maggior credito IVA, la cui esistenza non era stata disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 8 del DPR n. 322/1998

    L'Agenzia lo richiamava per sostenere l'obbligo di indicare il credito nelle dichiarazioni IVA successive o mediante dichiarazione integrativa.

  • Art. 19 del DPR n. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alle modalità di esercizio della detrazione e dell'utilizzo del credito IVA.

  • Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    Il termine decadenziale biennale si applica alle richieste di rimborso quando la domanda non esprime inequivocabilmente la volontà di ottenere il rimborso, oppure riguarda una diversa modalità di utilizzo del credito, come la compensazione. Nel caso concreto non è stato applicato.

  • Art. 2946 del codice civile

    È stato applicato il termine ordinario decennale di prescrizione, poiché il credito IVA era già consolidato e la contribuente aveva presentato una separata e chiara richiesta di rimborso.

  • Sesta Direttiva CEE in materia di IVA

    Il principio di neutralità dell'IVA impone di garantire il ristoro dell'imposta assolta a monte quando il credito è effettivamente maturato.

Massime di principio

  • La richiesta di rimborso IVA deve essere distinta dalla scelta di utilizzare il credito in compensazione: le due modalità hanno presupposti e termini diversi.
  • Quando il contribuente presenta un'istanza separata e inequivocabile per ottenere il pagamento del credito, può applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione, anziché il termine decadenziale biennale.
  • Se il credito IVA è stato riconosciuto o comunque consolidato dall'Amministrazione finanziaria, l'istanza di rimborso non crea il diritto, ma ne rende esigibile il pagamento.
  • Per evitare contestazioni, la richiesta deve indicare chiaramente se il contribuente intende ottenere il rimborso del credito oppure utilizzarlo in compensazione.
  • Il principio di neutralità dell'IVA orienta l'interpretazione verso l'effettivo riconoscimento del credito, purché la sua esistenza sia certa e non contestata dall'Amministrazione.

Testo integrale

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