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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Aquila

Contributo unificato tributario - Sanzione per omesso pagamento - Applicabilità definizione agevolata ex D.L. 119/2018 - Non sussiste - Applicabilità silenzio-assenso ex art. 11 comma terzo dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) - Non sussiste Debenza nel caso del giudizio tributario di rinvio da Cassazione - Sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il CUT non fosse dovuto perché la riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione costituirebbe la prosecuzione del precedente giudizio e non un nuovo grado o fase soggetta a contributo. Contestava inoltre la motivazione dell’atto, proponeva una soluzione conciliativa, chiedeva l’applicazione della definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018 e invocava il silenzio-assenso previsto dall’art. 11, comma 3, della Legge 212/2000, non avendo ricevuto risposta a una propria istanza. In via subordinata chiedeva la riduzione della sanzione.

La decisione

La Commissione ha rigettato integralmente il ricorso e confermato l’atto di irrogazione della sanzione. Ha stabilito che il CUT è dovuto anche per la riassunzione del giudizio tributario a seguito di rinvio della Cassazione, perché il giudizio di rinvio costituisce una fase nuova e autonoma, distinta sia dal giudizio di Cassazione sia dalla precedente fase di merito. La sanzione per omesso pagamento è stata ritenuta automatica e predeterminata dalla legge in base al ritardo, senza margini di discrezionalità per l’Ufficio; pertanto non poteva essere oggetto di conciliazione, transazione o riduzione discrezionale. È stata esclusa anche l’applicabilità della definizione agevolata del D.L. 119/2018 e del silenzio-assenso dell’art. 11, comma 3, dello Statuto del contribuente, ritenuto riferibile all’interpello e non generalizzabile a ogni istanza inevasa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15 e 36

    Disciplinano, tra l’altro, la decisione della controversia e la condanna alle spese, applicata dalla Commissione in ragione della soccombenza del contribuente.

  • D.L. 119/2018

    La definizione agevolata non è stata ritenuta applicabile alla sanzione per omesso pagamento del CUT, poiché la sanzione deriva automaticamente dalla violazione ed è determinata secondo criteri legalmente predeterminati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, comma 3, Statuto dei diritti del contribuente

    La disposizione sul silenzio-assenso non è stata considerata una regola generale applicabile a qualsiasi istanza del contribuente rimasta senza risposta, ma una disciplina collegata all’istituto dell’interpello.

  • Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011

    Richiamata per sostenere che il CUT è dovuto anche in caso di riassunzione a seguito di rinvio della Corte di Cassazione e che la sanzione è graduata automaticamente in base ai giorni di ritardo.

  • Direttiva MEF n. 2/DGT del 14 dicembre 2012

    Conferma l’assoggettamento al CUT della riassunzione conseguente a rinvio della Cassazione, distinguendola dagli atti o dalle fasi che costituiscono effettiva prosecuzione del medesimo grado di giudizio.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 73/2005

    Il CUT è qualificato come prelievo coattivo di natura tributaria, collegato al finanziamento della spesa pubblica relativa al servizio giudiziario.

  • Cassazione, sentenze n. 1824 del 28 gennaio 2005 e n. 4317 del 4 marzo 2016

    Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione non costituisce una semplice prosecuzione della precedente fase di merito, ma una nuova e autonoma fase processuale.

Massime di principio

  • La riassunzione di un giudizio tributario dopo il rinvio della Cassazione deve essere normalmente considerata una nuova e autonoma fase processuale, soggetta al pagamento del CUT, salvo specifiche disposizioni contrarie.
  • Non è sufficiente sostenere che il giudizio deriva da una causa già iniziata: occorre verificare se si tratti di una vera prosecuzione dello stesso grado oppure di una fase autonoma che richiede una nuova riassunzione e può comportare un nuovo contributo.
  • Quando una sanzione è applicata automaticamente dalla legge e il suo importo è predeterminato, l’Amministrazione non dispone generalmente del potere di ridurla mediante conciliazione, transazione o valutazioni discrezionali.
  • Il silenzio dell’Amministrazione non produce automaticamente silenzio-assenso per qualsiasi istanza del contribuente: l’effetto deve essere previsto da una norma specifica e non può essere esteso analogicamente.
  • Le definizioni agevolate si applicano solo agli atti, ai tributi e alle sanzioni espressamente inclusi dalla relativa disciplina; non possono essere estese a sanzioni amministrative o processuali prive di una specifica previsione.
  • La motivazione di un atto sanzionatorio può risultare sufficiente quando l’an e il quantum della sanzione derivano direttamente dalla legge e non lasciano margini di discrezionalità all’Ufficio.

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