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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Irpef - Ritenute d'acconto - Mancato versamento da parte del sostituto - Disconoscimento - illegittimità - Azione di recupero nei confronti del sostituito - Ha natura "residuale".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa nei confronti del sostituito è stata ritenuta illegittima, poiché l'Amministrazione non può trasferire automaticamente sul contribuente il rischio dell'omesso versamento commesso dal sostituto. Una responsabilità del sostituito può essere configurata solo in presenza delle condizioni eccezionali indicate, ossia l'attivazione penale nei confronti del sostituto e la prova di dolo o colpa del sostituito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'azione di recupero dell'IRPEF nei confronti del sostituito quando il sostituto d'imposta ha effettuato le ritenute ma non le ha successivamente versate all'Erario. La regola affermata è che, con l'effettiva effettuazione della ritenuta, il sostituito adempie alla propria obbligazione fiscale; l'omesso versamento del sostituto non consente quindi, di regola, di pretendere nuovamente l'imposta dal sostituito. Il recupero nei suoi confronti può avere natura soltanto residuale e richiede la prova della denuncia penale del sostituto da parte del Fisco e della partecipazione dolosa o colposa del sostituito all'omissione.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973

    La disciplina delle ritenute d'acconto individua il sostituto come soggetto obbligato a operare e versare la ritenuta, mentre il sostituito non può essere chiamato automaticamente a pagare nuovamente l'imposta quando la ritenuta sia stata effettivamente effettuata.

  • Art. 1 del D.Lgs. n. 330 del 1994, convertito nella Legge n. 473 del 1994

    La norma è richiamata a sostegno della responsabilità del sostituto per l'omesso versamento e della natura residuale dell'eventuale recupero nei confronti del sostituito.

Massime di principio

  • Quando il sostituto d'imposta ha effettivamente effettuato la ritenuta, il sostituito deve normalmente considerarsi fiscalmente liberato per quella quota, anche se il sostituto non ha versato l'importo all'Erario.
  • L'Amministrazione deve rivolgere anzitutto la pretesa al sostituto responsabile dell'omesso versamento; il recupero nei confronti del sostituito non può essere automatico né fondarsi sulla sola irregolarità del sostituto.
  • Per agire in via residuale contro il sostituito occorrono elementi ulteriori, tra cui la prova dell'attivazione penale nei confronti del sostituto e del dolo o della colpa del sostituito.
  • Il contribuente dovrebbe conservare la documentazione che dimostri l'effettiva applicazione delle ritenute, come certificazioni, buste paga, fatture o altra documentazione contabile.
  • La regola riguarda l'effettiva effettuazione della ritenuta: se la ritenuta non è mai stata operata, la posizione del sostituito può essere diversa e la pretesa fiscale deve essere valutata secondo le regole ordinarie.

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