Sentenza del 12/06/2019 n. 485 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in materia di rivendita da parte di una impresa di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Principio di neutralità fiscale - Acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita - Imposta sui trasferimenti patrimoniali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente acquistava da privati oggetti con elevato contenuto di oro o altri metalli preziosi, destinati a essere rivenduti a imprese specializzate per la trasformazione e la successiva reintroduzione nel circuito commerciale. L'autorità fiscale aveva assoggettato tali acquisti all'imposta spagnola sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali. La ricorrente sosteneva che l'imposta non fosse dovuta perché gli acquisti erano effettuati nell'ambito della propria attività economica e che la sua applicazione violasse la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale, determinando una doppia imposizione non detraibile.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale non ostano all'applicazione dell'imposta sui trasferimenti patrimoniali. Tale imposta è distinta dall'IVA e non ha il carattere di un'imposta sul volume d'affari, poiché non si applica generalmente a tutte le operazioni, non grava su ogni fase della produzione e distribuzione e non prevede un meccanismo di detrazione dell'imposta assolta nelle fasi precedenti. Il fatto che possa cumularsi con l'IVA non è di per sé contrario al diritto dell'Unione. La decisione sulle spese del procedimento principale è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)
Le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre [...] qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre imposte indirette diverse dall'IVA, purché non siano assimilabili a un'imposta sul volume d'affari e non comportino formalità di frontiera negli scambi tra Stati membri.
Considerando 4 della direttiva 2006/112/CE
È necessario realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume d'affari mediante un sistema d'imposta sul valore aggiunto.
L'obiettivo della direttiva è armonizzare le imposte sul volume d'affari per evitare distorsioni della concorrenza e ostacoli alla libera circolazione, senza impedire ogni altra forma di imposizione indiretta.
Considerando 7 della direttiva 2006/112/CE
Il sistema comune d'IVA dovrebbe portare [...] ad una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza.
La neutralità fiscale riguarda il sistema armonizzato dell'IVA e non si estende automaticamente alle imposte nazionali non armonizzate.
Normativa spagnola sull'imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali
Sarà tenuto a versare l'imposta [...] colui che li acquista.
Gli acquisti onerosi di beni da parte di privati possono essere assoggettati all'imposta sui trasferimenti patrimoniali, anche quando l'acquirente è un'impresa, salvo che l'operazione rientri nell'ambito delle cessioni soggette a IVA secondo la normativa nazionale.
Massime di principio
- Un'imposta indiretta nazionale non viola automaticamente la direttiva IVA solo perché si applica a un'operazione collegata a una successiva cessione soggetta a IVA.
- Il divieto dell'articolo 401 opera quando l'imposta nazionale presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA: applicazione generale, proporzionalità al prezzo, riscossione in ogni fase della filiera e detrazione dell'imposta pagata nelle fasi precedenti.
- La possibile doppia imposizione economica o l'impossibilità di detrarre l'imposta nazionale non sono, da sole, sufficienti a dimostrare una violazione del principio di neutralità fiscale dell'IVA.
- La neutralità fiscale garantita dal diritto dell'Unione riguarda principalmente l'IVA armonizzata e non impedisce agli Stati membri di applicare tributi distinti su specifiche operazioni, purché tali tributi non siano sostanzialmente imposte sul volume d'affari.
- In casi analoghi occorre verificare separatamente la qualificazione dell'operazione ai fini dell'IVA e la disciplina nazionale dell'imposta sui trasferimenti: l'assoggettamento a un tributo nazionale può essere legittimo anche quando i beni acquistati sono destinati alla successiva attività commerciale dell'impresa.
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