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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 485 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in materia di rivendita da parte di una impresa di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Principio di neutralità fiscale - Acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita - Imposta sui trasferimenti patrimoniali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente acquistava da privati oggetti con elevato contenuto di oro o altri metalli preziosi, destinati a essere rivenduti a imprese specializzate per la trasformazione e la successiva reintroduzione nel circuito commerciale. L'autorità fiscale aveva assoggettato tali acquisti all'imposta spagnola sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali. La ricorrente sosteneva che l'imposta non fosse dovuta perché gli acquisti erano effettuati nell'ambito della propria attività economica e che la sua applicazione violasse la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale, determinando una doppia imposizione non detraibile.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale non ostano all'applicazione dell'imposta sui trasferimenti patrimoniali. Tale imposta è distinta dall'IVA e non ha il carattere di un'imposta sul volume d'affari, poiché non si applica generalmente a tutte le operazioni, non grava su ogni fase della produzione e distribuzione e non prevede un meccanismo di detrazione dell'imposta assolta nelle fasi precedenti. Il fatto che possa cumularsi con l'IVA non è di per sé contrario al diritto dell'Unione. La decisione sulle spese del procedimento principale è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)

    Le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre [...] qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari.

    Gli Stati membri possono mantenere o introdurre imposte indirette diverse dall'IVA, purché non siano assimilabili a un'imposta sul volume d'affari e non comportino formalità di frontiera negli scambi tra Stati membri.

  • Considerando 4 della direttiva 2006/112/CE

    È necessario realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume d'affari mediante un sistema d'imposta sul valore aggiunto.

    L'obiettivo della direttiva è armonizzare le imposte sul volume d'affari per evitare distorsioni della concorrenza e ostacoli alla libera circolazione, senza impedire ogni altra forma di imposizione indiretta.

  • Considerando 7 della direttiva 2006/112/CE

    Il sistema comune d'IVA dovrebbe portare [...] ad una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza.

    La neutralità fiscale riguarda il sistema armonizzato dell'IVA e non si estende automaticamente alle imposte nazionali non armonizzate.

  • Normativa spagnola sull'imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali

    Sarà tenuto a versare l'imposta [...] colui che li acquista.

    Gli acquisti onerosi di beni da parte di privati possono essere assoggettati all'imposta sui trasferimenti patrimoniali, anche quando l'acquirente è un'impresa, salvo che l'operazione rientri nell'ambito delle cessioni soggette a IVA secondo la normativa nazionale.

Massime di principio

  • Un'imposta indiretta nazionale non viola automaticamente la direttiva IVA solo perché si applica a un'operazione collegata a una successiva cessione soggetta a IVA.
  • Il divieto dell'articolo 401 opera quando l'imposta nazionale presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA: applicazione generale, proporzionalità al prezzo, riscossione in ogni fase della filiera e detrazione dell'imposta pagata nelle fasi precedenti.
  • La possibile doppia imposizione economica o l'impossibilità di detrarre l'imposta nazionale non sono, da sole, sufficienti a dimostrare una violazione del principio di neutralità fiscale dell'IVA.
  • La neutralità fiscale garantita dal diritto dell'Unione riguarda principalmente l'IVA armonizzata e non impedisce agli Stati membri di applicare tributi distinti su specifiche operazioni, purché tali tributi non siano sostanzialmente imposte sul volume d'affari.
  • In casi analoghi occorre verificare separatamente la qualificazione dell'operazione ai fini dell'IVA e la disciplina nazionale dell'imposta sui trasferimenti: l'assoggettamento a un tributo nazionale può essere legittimo anche quando i beni acquistati sono destinati alla successiva attività commerciale dell'impresa.

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