Sentenza del 12/06/2019 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Contributo unificato tributario - obbligo di motivazione dell'invito al pagamento assolto con l'indicazione delle norme di riferimento, il calcolo della sanzione applicata e le indicazioni per effettuare il pagamento - Sussite - Automatismo nel calcolo degli importi dovuti - Sussiste - Discrezionalita' Amministrazione finanziaria - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato tributario (CUT) relativo all'appello incidentale. Ha sostenuto che il contributo non fosse dovuto, poiché il valore della causa non sarebbe cambiato e il pagamento sarebbe spettato soltanto all'Amministrazione appellante. Ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione dell'atto, l'errato calcolo del contributo e ha invocato il silenzio-assenso a seguito della mancata risposta a una richiesta di definizione agevolata.
La decisione
La Commissione ha rigettato integralmente il ricorso e confermato l'atto impugnato. Ha ritenuto dovuto il CUT anche per l'appello incidentale, sulla base dell'art. 13, comma 6-quater, del DPR 115/2002. Ha inoltre affermato che la motivazione dell'atto era sufficiente, poiché conteneva le norme applicate, il calcolo della sanzione e le modalità di pagamento. La sanzione è stata considerata un automatismo previsto dalla legge, determinato in base ai giorni di ritardo e privo di margini di discrezionalità amministrativa. È stata respinta anche l'applicazione generalizzata del silenzio-assenso previsto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto del contribuente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 350 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Art. 13, comma 6-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia
per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali
La norma è stata interpretata nel senso che il contributo unificato tributario è dovuto sia per il ricorso principale sia per l'appello o ricorso incidentale proposto davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011
La circolare prevede una graduazione automatica della sanzione in funzione del numero dei giorni di ritardo nel pagamento, escludendo margini di discrezionalità nella determinazione dell'importo.
Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012
La direttiva conferma l'obbligo di pagamento del contributo unificato tributario e i criteri applicativi già indicati dalla circolare n. 1/DF del 2011.
Art. 11, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
La disposizione non è stata ritenuta applicabile in via generale a ogni istanza del contribuente rimasta senza risposta; il relativo meccanismo di silenzio-assenso è stato ricondotto all'ambito specifico dell'interpello.
Artt. 15 e 36, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono stati richiamati quale fondamento processuale della decisione e della condanna del contribuente alle spese di giudizio.
Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2005
Il contributo unificato è stato qualificato come entrata tributaria erariale e prelievo coattivo destinato a finanziare il servizio giudiziario.
Massime di principio
- Quando la legge prevede espressamente il contributo unificato anche per il ricorso o appello incidentale, il relativo pagamento non dipende dal fatto che il valore della causa sia aumentato né da quale parte processuale abbia originariamente proposto l'impugnazione.
- Per una sanzione calcolata mediante criteri matematici predeterminati dalla legge o da atti applicativi vincolanti, l'Amministrazione può adempiere all'obbligo di motivazione indicando la norma applicata, il periodo di ritardo, il calcolo dell'importo e le modalità di pagamento.
- Il decorso infruttuoso del termine assegnato nell'invito al pagamento può comportare automaticamente l'irrogazione della sanzione, senza che l'Amministrazione debba effettuare valutazioni discrezionali ulteriori, salvo eventuali cause di inesistenza o illegittimità dell'obbligazione principale.
- Il silenzio dell'Amministrazione non produce automaticamente un silenzio-assenso in ogni rapporto con il contribuente: occorre che una specifica disposizione di legge preveda tale effetto per il procedimento interessato.
- La contestazione dell'importo del contributo deve essere supportata da un errore concreto nel calcolo o nell'individuazione del valore della controversia; la semplice affermazione che il valore non sia mutato non esclude, di per sé, l'obbligo previsto per l'impugnazione incidentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 giu 2019Sentenza del 12/06/2019 n. 96 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 giu 2019Sentenza del 12/06/2019 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 12 giu 2019Sentenza del 12/06/2019 n. 485 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 12 giu 2019Sentenza del 12/06/2019 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 12 giu 2019Sentenza del 12/06/2019 n. 768 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 12 giu 2019Sentenza del 12/06/2019 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →