Sentenza del 12/06/2019 n. 768 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Produzione nuovi elementi di prova e carenza di legittimazione passiva - Ricorso in assenza di titolarità di un diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego di un rimborso IVA richiesto dal XXX ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR 633/1972, per un'eccedenza del triennio originariamente quantificata in euro 173.941,00 e poi determinata in euro 158.883,51. Il contribuente contestava l'assenza di contraddittorio, la qualificazione come ente non commerciale e la determinazione dell'importo rimborsabile. Nel giudizio d'appello l'Ufficio produceva un atto notarile dal quale risultava che il credito IVA era stato ceduto dal XXX alla BXX già il 3 agosto 2011, prima del diniego e dell'instaurazione del contenzioso. Di conseguenza, il XXX aveva promosso la causa per far valere un diritto del quale non era più titolare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, riformando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto un rimborso parziale di euro 158.883,51, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva/passiva riferita alla titolarità del credito ceduto. Ha ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta tardivamente perché non introduceva nuovi elementi di prova o domande nuove, ma dimostrava una carenza di legittimazione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Ogni altra questione è stata assorbita. Il XXX è stato condannato al pagamento di euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, DPR 633/1972
Istanza di rimborso dell'IVA versata quale eccedenza del triennio
La norma costituisce il fondamento della richiesta di rimborso IVA, ma il diritto può essere fatto valere in giudizio solo dal soggetto che ne è ancora titolare.
Art. 57, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Carenza di legittimazione passiva ... eccezione rilevabile d'ufficio
La carenza di legittimazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello e la relativa documentazione non è necessariamente inammissibile per tardività quando serve a dimostrare tale carenza, senza introdurre domande nuove.
Art. 58, D.Lgs. 546/1992
È stato richiamato dal contribuente per contestare la produzione documentale in appello; il giudice ha tuttavia ritenuto prevalente la natura rilevabile d'ufficio della questione relativa alla legittimazione.
Art. 15, D.Lgs. 546/1992
È stato applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente, con liquidazione mitigata in considerazione della tardività dell'eccezione.
Art. 4, comma 2, DPR 633/1972
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la valutazione della natura commerciale dell'ente e la conseguente spettanza del rimborso IVA.
Art. 73, comma 1, TUIR
Richiamato dall'Ufficio nel quadro della contestazione della natura commerciale del soggetto richiedente.
Art. 288 c.p.c.
È stato utilizzato per la correzione della sentenza di primo grado relativamente all'individuazione dell'importo IVA oggetto della controversia.
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio per ottenere un rimborso o far valere un credito deve essere titolare del diritto sia al momento della proposizione della domanda sia per tutta la durata del giudizio, salvo diversa disciplina applicabile.
- La cessione del credito effettuata prima dell'instaurazione del contenzioso può privare il cedente della legittimazione a chiedere giudizialmente il pagamento o il rimborso, rendendo la domanda inammissibile.
- La legittimazione, quando emerge come carenza originaria della parte rispetto al diritto azionato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello.
- La produzione tardiva di un documento non è automaticamente inutilizzabile: se il documento dimostra una condizione processuale rilevabile d'ufficio e non introduce una domanda o un fatto costitutivo nuovo, può essere valutato dal giudice.
- Prima di iniziare o proseguire un contenzioso relativo a un credito ceduto, occorre verificare la titolarità attuale del credito e, se necessario, coinvolgere il cessionario o procedere alla corretta sostituzione processuale.
- Le questioni di merito, come la natura commerciale dell'ente, la quantificazione dell'IVA e la correttezza del diniego, possono risultare assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
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