Cassazione Civile, Ordinanza n. 10820/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un fermo amministrativo disposto su un veicolo a garanzia di crediti iscritti a ruolo per tassa automobilistica di più annualità e per un contributo comunale, per un importo complessivo indicato in circa 4.662,37 euro. Il contribuente sosteneva di avere avuto effettiva conoscenza dei carichi solo in occasione di un accesso agli atti successivo e denunciava vizi di notifica delle cartelle e del preavviso di fermo, deducendo anche la mancata prova degli adempimenti richiesti per le notifiche eseguite al portiere o ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché la prescrizione dei crediti e l'erronea individuazione del dies a quo per impugnare. Con il primo motivo lamentava motivazione insufficiente/contraddittoria e, sostanzialmente, censurava la regolarità delle notifiche e la decorrenza del termine di impugnazione; con il secondo deduceva violazione degli artt. 140 c.p.c., 60 lett. e d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, oltre alla prescrizione, sostenendo che le cartelle non fossero state ritualmente notificate e che mancasse prova degli adempimenti necessari al perfezionamento delle notifiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui non individuava correttamente il paradigma dell'art. 360 c.p.c. e, comunque, infondato nella parte in cui cercava di spostare in avanti il termine di impugnazione rispetto alla notifica del preavviso di fermo. Ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile e che la sua mancata impugnazione nei 60 giorni rende irretrattabili i crediti ivi indicati, precludendo contestazioni sui vizi delle cartelle e delle loro notifiche anteriori. Il secondo motivo, nella parte relativa ai vizi di notifica delle cartelle, è stato dichiarato assorbito dalla tardività dell'impugnazione; la Corte ha inoltre osservato che la notifica del preavviso di fermo aveva interrotto la prescrizione, con conseguente mancato maturare del termine prescrizionale al momento del ricorso originario. Il contribuente è stato condannato alle spese in favore dell'agente della riscossione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere ricondotto con chiarezza al paradigma censuratorio invocato; una formulazione che non individui correttamente il vizio dedotto può renderlo inammissibile.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'atto impugnabile; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tardiva l'impugnazione proposta oltre 60 giorni dalla notifica del preavviso di fermo.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"
Se l'atto presupposto non viene tempestivamente impugnato insieme all'atto successivo impugnabile, i crediti si consolidano e non possono essere fatti valere vizi anteriori.
art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il comma 3 impone la comunicazione del preavviso di fermo; tale atto identifica il credito tramite le cartelle sottostanti ed è idoneo a far decorrere il termine di impugnazione.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In appello possono essere prodotti documenti ammissibili; la Corte ha valorizzato tale previsione per ritenere provata la notifica delle cartelle.
Le censure relative al perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. sono risultate assorbite o comunque non idonee a superare la tardività dell'impugnazione.
art. 60 lett. e d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno dei vizi di notifica, ma non decisivo nel caso per effetto della tardività dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notifica delle cartelle; la Corte non ne ha esaminato il merito per assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo, quale atto autonomamente impugnabile, deve essere contestato entro il termine di decadenza previsto per il processo tributario; la sua mancata impugnazione rende irretrattabili i crediti ivi indicati e preclude eccezioni relative a vizi anteriori delle cartelle o della loro notificazione.
- La contestazione dei vizi di notifica degli atti presupposti non può essere utilizzata per aggirare la tardività dell'impugnazione dell'atto successivo autonomamente impugnabile, quando quest'ultimo sia stato ritualmente comunicato e non opposto nei termini.
- Nel giudizio tributario è ammessa la produzione di documenti in appello nei limiti di legge; se la documentazione depositata consente di ritenere provata la notifica delle cartelle, non può parlarsi di omesso esame del fatto decisivo.
- La notifica del preavviso di fermo ha efficacia interruttiva della prescrizione dei crediti azionati, con decorrenza di un nuovo termine prescrizionale.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non è ricondotto in modo chiaro al corretto vizio ex art. 360 c.p.c. e se cumula in modo non coerente censure eterogenee di motivazione e di violazione di legge.
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