Cassazione Civile, Sentenza n. 32492/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha richiesto il rimborso IRPEG relativo all'anno 1998 per l'omissione, per errore materiale, di una variazione in diminuzione del reddito imponibile pari a lire 3.225.000.000 (euro 1.665.574) relativa alla svalutazione di una partecipazione, deducibile nel 1998 ai sensi dell'art. 61, comma 3, TUIR. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'ammissibilità del rimborso sostenendo che era intervenuta una conciliazione giudiziale tra le parti con riferimento ad avvisi di accertamento per il 1997 e il 1998, e che tale conciliazione avrebbe avuto effetto novativo/preclusivo impedendo la richiesta di un maggior credito d'imposta. La controversia ha avuto vari gradi di giudizio: accoglimento in primo grado (CTP Roma), rigetto in appello (CTR Lazio), annullamento da parte della Corte di Cassazione con motivazione che richiedeva verifica dell'oggetto e del contenuto della conciliazione (sent. n.16159/2016), nuovo rigetto da parte della CTR in sede di rinvio, e nuovo ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza della CTR in sede di rinvio non ha compiuto l'accertamento in fatto richiesto dalla precedente pronuncia della Corte (n.16159/2016). In particolare la CTR si è limitata a dichiarare, in modo generico, che la conciliazione riguardava gli accertamenti per il 1997 e il 1998 senza verificare se il prospetto con le variazioni in diminuzione (ossia l'elemento che dava origine al maggior credito d'imposta) fosse effettivamente oggetto dell'accordo conciliativo e dunque accettato dalle parti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di entrambi i giudizi di legittimità; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla procedura di rimborso tributario: la richiesta di rimborso presentata dalla contribuente si fondava su questa disposizione
art. 61, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina la deducibilità della svalutazione della partecipazione; la Corte prende atto che la deducibilità, ratione temporis, sorgeva nell'anno 1998 e costituiva il motivo della domanda di rimborso
La conciliazione tributaria ha carattere novativo limitato all'oggetto e al contenuto effettivo dell'accordo; l'effetto estintivo/preclusivo opera solo riguardo a quanto è stato effettivamente transatto
artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dalla CTR per spiegare la disciplina degli accertamenti e della loro definizione mediante conciliazione; la Corte però richiede verifica puntuale del contenuto del verbale conciliativo
La sentenza impugnata è stata ritenuta nulla perché ha disatteso l'obbligo di compiere l'accertamento in fatto richiesto dalla Corte in sede di rinvio
Richiamato nelle critiche ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, omissione di fatto decisivo), e utilizzato per inquadrare i mezzi di impugnazione
Citato in relazione agli argomenti sulla motivazione e sulla legittimità della decisione in materia tributaria; la ricorrente aveva invocato violazioni connesse alla motivazione
Riguarda i principi di motivazione delle sentenze; invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione apparente della decisione impugnata
Massime di principio
- L'effetto novativo/preclusivo della conciliazione tributaria opera soltanto in relazione all'oggetto e al contenuto effettivamente concordato tra le parti: non è sufficiente l'indicazione generica che una conciliazione ha riguardato un dato periodo d'imposta, ma va verificato se la specifica posta controversa (es. una variazione in diminuzione del reddito) sia stata effettivamente oggetto dell'accordo
- In caso di contestazione sulla portata della conciliazione il giudice deve accertare i fatti concreti: controllare il verbale di conciliazione, i prospetti allegati, la dichiarazione cui si riferisce la controversia e ogni elemento che determini se la posizione sia stata transatta o meno
- La mancata motivazione su punti fattuali essenziali può determinare la cassazione per difetto di accertamento in fatto; il giudice della rinvio è tenuto a eseguire le verifiche richieste dalla Corte di legittimità
- Se non risulta chiaro che il contribuente abbia accettato una determinata composizione del debito/credito nel verbale di conciliazione, il contribuente conserva la facoltà di richiedere il rimborso del maggior credito d'imposta riconosciuto successivamente
- Per evitare dispute successive è importante che il verbale di conciliazione sia redatto con precisione e includa, se pertinente, prospetti e dettagli sulle variazioni di reddito o su importi specifici oggetto della transazione
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