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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32455/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per due motivi principali: 1) contestano che fossero obbligati a verificare la legittimità del potere rappresentativo dell'amministratore (Annito Giansanti) e invocano l'incolpevole affidamento sull'apparenza dei poteri di rappresentanza; 2) deducono che la dichiarazione di fallimento dell'amministratore non determina automaticamente, nella società a responsabilità limitata, l'incapacità o la decadenza dalla carica (questione da valutare alla luce della disciplina previgente alla riforma del 2003).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha esaminato preliminarmente la questione normativa: sotto il regime anteriore alla riforma del 2003 l'art. 2487 c.c. richiamava l'art. 2382 c.c., per cui il fallito non poteva essere amministratore e, se nominato, decadeva. Tuttavia la Corte ha ritenuto erronea la valutazione della Corte d'appello in ordine all'opponibilità ai terzi della causa di decadenza sulla base delle formalità di pubblicità del fallimento (affissione della sentenza all'Albo). La Cassazione ha affermato che la pubblicità della sentenza di fallimento garantisce la conoscibilità dell'apertura della procedura concorsuale ma non prova di per sé la conoscenza, da parte del terzo, dell'esistenza di una causa di ineleggibilità o della decadenza dall'ufficio; per le vicende inerenti nomina/revoca degli amministratori assume rilievo la pubblicità nel registro delle imprese e, salvo prova contraria della società, la conoscenza iuris et de iure è desumibile dalla consultazione del registro. Poiché la Corte distrettuale aveva sostituito la pubblicità del fallimento alla pubblicità societaria richiesta dall'art. 2383 c.c. e aveva imputato ai ricorrenti un deficit di diligenza senza accertare la prova della loro effettiva conoscenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame; la Corte di Cassazione ha anche disposto che la Corte di merito si pronunci sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2383 c.c.

    salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza

    La Corte interpreta l'art. 2383 come norma che rende opponibili ai terzi le anomalie relative alla nomina degli amministratori solo con riferimento alla conoscibilità tramite la pubblicità societaria (registro delle imprese). Se la causa di invalidità non è desumibile dal registro, la società deve provare la effettiva conoscenza del terzo.

  • art. 2487 c.c.

    richiamo all'art. 2382 c.c. (testo previgente alla riforma del 2003)

    In relazione al periodo anteriore alla riforma del 2003, l'art. 2487 estendeva alle s.r.l. la disciplina dell'art. 2382 (s.p.a.), con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento dell'amministratore integrava causa di ineleggibilità/decadenza.

  • art. 2382 c.c.

    "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, (...) il fallito"

    Nel periodo storico dei fatti la norma implicava la decadenza automatica dell'amministratore fallito; la Corte conferma l'applicazione di tale principio ratione temporis.

  • art. 2385 c.c.

    le delibere ... sono soggette al normale regime pubblicitario dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2385, ult. co.)

    Le delibere societarie che rilevano per la nomina/revoca degli amministratori si rendono opponibili ai terzi tramite l'iscrizione nel registro delle imprese; tale pubblicità costituisce strumento principale per la conoscibilità delle vicende amministrative.

  • art. 17 L.F. (Legge Fallimentare)

    affissione della sentenza dichiarativa di fallimento all’Albo del Tribunale

    La pubblicità prevista dalla legge fallimentare (affissione all'Albo, comunicazioni agli uffici) rende conoscibile l'apertura della procedura concorsuale ma non sostituisce automaticamente la pubblicità societaria prevista per la opponibilità delle cause di decadenza degli amministratori.

  • art. 2457 ter c.c.

    diventando opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 2457 ter cod. civ., solo dopo tale pubblicazione

    Rilevato come riferimento normativo che collega la pubblicazione delle delibere alla opponibilità ai terzi; rafforza il principio che la pubblicità societaria è il veicolo centrale per rendere opposibili le vicende degli organi sociali.

  • art. 100 disp. att. cod. civ.

    Richiamato come norma applicabile alla tenuta/registrazione delle nomine e revoche nel registro di cancelleria; la sua menzione sottolinea l'importanza degli atti pubblici per la conoscibilità.

  • art. 1147 comma 2 c.c.

    Richiamato per evidenziare la distinzione fra ignoranza derivante da negligenza e buona fede del terzo; la prova richiesta dall'art. 2383 non riguarda la buona fede ma la effettiva conoscenza del vizio da parte del terzo.

  • d.lgs. 6/2003 (riforma diritto societario)

    La riforma del 2003 ha escluso per le s.r.l. il rinvio automatico all'art. 2382 c.c.; la Corte precisa che la disciplina previgente è quella applicabile ratione temporis ai fatti del 2000.

Massime di principio

  • Se la causa di inefficacia o decadenza della nomina dell'amministratore deriva dalla legge (es. fallimento dell'amministratore), occorre valutare la disciplina vigente al momento del fatto (ratione temporis).
  • La pubblicità dell'apertura della procedura fallimentare (affissione della sentenza all'Albo, comunicazioni) attesta la conoscibilità del fallimento ma non prova automaticamente che il terzo avesse conoscenza della specifica causa di ineleggibilità o della decadenza dall'incarico.
  • Per le vicende inerenti nomina e revoca degli amministratori la pubblicità rilevante è quella nel registro delle imprese: salvo che la causa di invalidità sia desumibile dal registro, la società deve provare l'effettiva conoscenza del terzo per rendere opponibile la nullità/decadenza.
  • Il terzo che contratta con una società non è sempre tenuto, come esercizio dell'ordinaria diligenza, a compiere indagini estese sulla situazione personale (es. fallimenti) dell'amministratore, a meno che non esistano elementi obiettivi e concreti che dovrebbero destare sospetto e giustificare un controllo approfondito.
  • Il principio dell'apparenza ha limiti quando la legge prescrive mezzi specifici di pubblicità per la verifica dei poteri degli organi societari: la tutela dell'affidamento può essere esclusa se l'ordinaria diligenza consentiva un controllo semplice e diretto (es. registro delle imprese).
  • In casi analoghi è opportuno che il giudice di merito accerti specificamente, con prove, se il terzo aveva effettiva conoscenza della causa di incandidabilità/decadenza o se la società ha adempiuto all'onere probatorio circa tale conoscenza.

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