Cassazione Civile, Sentenza n. 32445/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento di ottemperanza alla sentenza della CTP di Roma n. 333/11/2005 relativa al rimborso IRPEG per l'anno 1990 (credito complessivo originario lire 1.142.611.000). CIDAS cedette il ramo d'azienda a POLARIS (30/12/1991); POLARIS notificò la cessione all'Amministrazione (8/6/1993). L'Amministrazione pagò l'importo riconosciuto (e successivamente la ricorrente contestò che il pagamento fosse stato effettuato al cedente anziché al cessionario). Questione centrale: il pagamento eseguito dall'Agenzia al creditore cedente ha efficacia liberatoria verso la cessionaria? Inoltre conflitto sulla formazione del giudicato e sulla corrispondenza tra registrazione della cessione d'azienda e opponibilità all'Erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza di ottemperanza impugnata abbia erroneamente riconosciuto efficacia liberatoria al pagamento effettuato dall'Amministrazione al creditore cedente. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di cessione di azienda o di ramo, i crediti relativi all'azienda (inclusi i crediti d'imposta) si trasferiscono per effetto dell'art. 2559 c.c. e sono opponibili all'Amministrazione anche senza separata notifica, prevalendo la disciplina dell'art. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973 e la regola di pubblicità nel registro delle imprese. Per ciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTP di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per decidere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 (Cessione dei crediti di imposta)
"le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi"
Il richiamo agli artt. 69 e 70 R.D. delimita i requisiti formali per la opponibilità delle cessioni di crediti d'imposta, ma non esclude l'applicazione della disciplina della cessione d'azienda quando il trasferimento del credito è effetto della cessione del ramo.
art. 2559 cod. civ. (Cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta)
"la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese"
In caso di cessione d'azienda (o ramo) i crediti si trasferiscono automaticamente per legge e diventano opponibili ai terzi (compresa l'Amministrazione finanziaria) con la pubblicità nel registro delle imprese; non è quindi necessaria una separata notifica prevista per le cessioni autonome di crediti.
art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Norma formale sulla notifica della cessione di crediti che si applica alle cessioni autonome; tuttavia, secondo la Corte, non sempre è richiesta quando il credito si trasferisce come effetto della cessione d'azienda disciplinata dall'art. 2559 c.c.
art. 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Prevede effetti formali relativi alla opponibilità delle cessioni; richiamato dall'art. 43-bis ma da coordinare con la disciplina della cessione d'azienda.
artt. 62 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
Norme processuali tributarie rilevate nel procedimento di ottemperanza e nell'analisi dei vizi deducibili in sede di impugnazione; la Corte ricorda i limiti ma afferma la rilevanza costituzionale dell'impugnabilità per violazione di legge.
art. 1264 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazioni e modalità di liberazione del debitore; la Corte ha però fatto prevalere la disciplina specifica della cessione d'azienda e della opponibilità dei crediti trasferiti.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre violazioni di legge; la Corte ha ritenuto i motivi ammissibili e meritevoli di esame, nonostante i limiti speciali del processo tributario.
art. 370 c.p.c. (onere di allegazione in cassazione)
La Corte ha richiamato l'onere di autosufficienza del ricorso e del controricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva allegato o trascritto integralmente atti decisivi richiamati in difesa.
art. 111 Cost.
Richiamata per sostenere il principio della deducibilità in cassazione di ogni violazione di legge, che integra il quadro di tutela anche quando la normativa processuale tributaria può prevedere limitazioni.
Massime di principio
- Se il credito d'imposta è trasferito per effetto di cessione d'azienda o di ramo (art. 2559 c.c.), il cessionario diventa titolare del credito e questo è opponibile all'Amministrazione con la pubblicità nel registro delle imprese; non è sempre necessaria la notifica separata prevista per le cessioni autonome.
- Il pagamento effettuato dall'Amministrazione al cedente non libera l'Amministrazione nei confronti del cessionario quando il credito si è già trasferito per effetto della cessione d'azienda; l'efficacia liberatoria deve essere valutata in relazione alla titolarità effettiva del credito al momento del pagamento.
- In sede di ottemperanza il giudice deve interpretare il giudicato e, se necessario, integrare il dictum per stabilire il modo in cui il comando debba essere eseguito (quomodo), compresa la verifica della titolarità del credito e dell'eventuale liberatoria del pagamento.
- In controversie tributarie che coinvolgono questioni di diritto applicabili anche al di fuori delle speciali regole processuali tributarie, è possibile dedurre in cassazione la violazione di legge (art. 111 Cost.), ferma restando l'osservanza degli oneri di autosufficienza dell'atto di impugnazione.
- L'onere della prova circa l'effetto liberatorio del pagamento grava sull'Amministrazione: deve risultare con documenti chiari se il pagamento effettuato ha estinto l'obbligazione verso il titolare del credito effettivo.
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