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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32431/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli attori (Facchin e Cancian) hanno convenuto in giudizio Superbeton e Grigolin per responsabilità connessa a lavori di miglioramento fondiario eseguiti su un fondo di proprietà di Cancian: si contestava l'asporto di volumetrie di terreno (in particolare ghiaia) eccedenti il quantitativo autorizzato dal contratto del 14/03/1994 e il conseguente illecito sfruttamento/trasformazione del terreno in cava e i connessi danni patrimoniali (valore della ghiaia asportata in eccedenza e costi per il ripristino dello stato dei luoghi). In sede di merito sono state svolte CTU (con rinnovo peritali in appello) che hanno quantificato l'eccedenza e i costi di ripristino; le parti hanno eccepito vizi procedurali sulla consulenza tecnica e proposto perizie di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tanto il ricorso principale proposto da Facchin e Cancian quanto il ricorso incidentale di Superbeton e Grigolin, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Di conseguenza resta ferma la condanna imposta in appello: pagamento a favore di Angelo Facchin di euro 196.413,29 (valore della ghiaia asportata in eccedenza, rivalutato) e a favore di Facchin e Cancian della somma di euro 66.292 per i costi di ripristino, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La Cassazione ha ritenuto infondati i vizî processuali denunciati (omessa pronuncia, nullità della relazione peritale, violazioni degli artt. 195, 156, 157, 87, 201 c.p.c. e connessi) e ha confermato le determinazioni di fatto e di diritto della Corte territoriale; ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e richiamato l'adempimento degli obblighi relativi al contributo unificato (D.P.R. 115/02, art.13).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto infondata l'accusa di omessa pronuncia: la decisione di merito ha motivato compiutamente le ragioni del rigetto delle eccezioni relative alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 195 c.p.c.

    se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti; La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice ... e il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse

    Applicabilità temporale: la riforma del 2009 non è operativa per il processo iniziato prima del 4/7/2009; nel precedente testo il consulente non era tenuto a mettere una bozza a disposizione delle parti, e l'eventuale omissione costituisce al più irregolarità rimediabile se non ha arrecato pregiudizio. In questo caso la Corte ha ritenuto che non vi fosse nullità tale da inficiare la CTU.

  • art. 156 c.p.c.

    Rilevanza: le nullità relative al procedimento peritale sono soggette a deduzione tempestiva; la Corte ha richiamato i limiti di utilizzabilità delle eccezioni tardive.

  • art. 157 c.p.c.

    Nullità relative e preclusione: i vizi che inficiano l'operato del CTU sono nullità relative e devono essere eccepiti nei termini previsti (preclusione); le eccezioni sollevate tardivamente risultano inammissibili.

  • art. 87 c.p.c.

    Libertà di nomina dei consulenti di parte: la Corte ricorda la facoltà delle parti di nominare propri consulenti, ma sottolinea che la nomina deve rispettare i termini e le modalità stabilite dal giudice; la sostituzione tardiva senza autorizzazione può rendere le indagini parallele priva di valore probatorio se svolte senza contraddittorio.

  • art. 201 c.p.c.

    Termine per la nomina del consulente tecnico di parte: il termine ha natura ordinatoria ed è suscettibile di proroga solo in presenza di giustificate ragioni e con provvedimento motivato; la mancata nomina nei termini e indagini svolte al termine delle operazioni peritali possono essere prive di efficacia probatoria.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamo sul potere del giudice di prorogare termini solo se sussistono motivi particolarmente gravi quando l'istanza sia tardiva; in mancanza, le nomine tardive non sono ammesse.

  • L. n. 69/2009 art. 58, comma 1

    La riforma dell'art.195 c.p.c. (2009) si applica solo ai processi iniziati dopo il 4/7/2009: nella controversia in esame non è operativa per ragioni temporali.

  • art. 2058 c.c.

    Norma generale sul risarcimento del danno: la Corte ha ritenuto corretta la modalità di quantificazione basata su accertamento tecnico e sulla distinzione tra valore della materia asportata e costi di ripristino.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in merito alla responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità; la Corte ha comunque ritenuto che la quantificazione del danno in giudizio sia stata effettuata correttamente dalla Corte d'Appello con riferimento alle operazioni necessarie al ripristino.

  • art. 2056 c.c.

    Interessi e liquidazione del danno: la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento degli interessi legali dalla sentenza al saldo e non ha ritenuto provato un maggior danno da ritardo che giustificasse riconoscimento di interessi compensativi aggiuntivi.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione al risarcimento del maggior danno in caso di inadempimento: la Corte ha precisato che la prova del maggior danno grava sul richiedente e che non deve esserci duplicazione con altre voci già liquidate.

  • art. 1272 c.c.

    Richiesto in relazione agli oneri di restituzione e alle modalità di liquidazione: la Corte ha ricondotto la questione alla regolare quantificazione del danno e agli elementi probatori acquisiti.

  • art. 1218, 1223, 2697 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti incidentali per contestare prova dell'inadempimento e onere della prova; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito.

  • art. 1665 e 1199 c.c.

    Richiamati in tema di accettazione dell'opera e di quietanza: la Corte territoriale ha valutato che la presunta accettazione tacita e la quietanza non producevano effetto liberatorio, e la Cassazione ha confermato l'inammissibilità delle censure che chiedevano una rivalutazione fattuale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato a supporto dei principi in materia di risoluzione e risarcimento: la Corte ha ribadito che l'eventuale riconoscimento di ulteriori somme per maggior danno richiede prova specifica e non può duplicare somme già attribuite.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    La Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.

Massime di principio

  • Sulle CTU: se il processo è iniziato prima della riforma 2009 dell'art.195 c.p.c., l'omessa messa a disposizione di una bozza di relazione non determina automaticamente la nullità della CTU; occorre dimostrare pregiudizio concreto e la nullità è relativa e soggetta a decadenza.
  • Nomine e sostituzioni dei consulenti di parte devono rispettare i termini fissati dal giudice: nomine tardive e indagini svolte senza contraddittorio rischiano di avere valore probatorio nullo o scarso.
  • Le osservazioni tecniche depositate senza autorizzazione e senza contraddittorio possono essere valutate dal giudice come semplici allegazioni difensive prive di autonomo valore probatorio.
  • In tema di risarcimento, bisogna distinguere tra valore della materia asportata (prezzo di mercato) e costi per il ripristino: il giudice può liquidare entrambe le voci separatamente, purché fondate su adeguata consulenza tecnica.
  • Sui debiti di valore e sugli interessi: il riconoscimento di interessi compensativi è una modalità liquidatoria del danno da lucro cessante e richiede una specifica allegazione e prova della insufficienza della rivalutazione; il giudice non è obbligato a riconoscerli se la rivalutazione è ritenuta idonea a ristabilire il valore.
  • La Corte di Cassazione non procede a un nuovo esame in fatto: le censure che chiedono la riconsiderazione delle risultanze probatorie e degli accertamenti tecnici sono inammissibili quando si tratta di rivalutare fatti già compiutamente motivati dal giudice di merito.
  • Nullità relative del procedimento peritale (CTU) devono essere eccepite tempestivamente ai sensi dell'art.157 c.p.c.; eccezioni tardive sono inammissibili.
  • Quando si contestano vizi procedurali o tecnici della perizia, occorre fornire elementi concreti di pregiudizio e non semplici rilievi tecnici alternativi: il giudice può aderire alla relazione d'ufficio purché correttamente motivata.

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