Cassazione Civile, Sentenza n. 32431/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli attori (Facchin e Cancian) hanno convenuto in giudizio Superbeton e Grigolin per responsabilità connessa a lavori di miglioramento fondiario eseguiti su un fondo di proprietà di Cancian: si contestava l'asporto di volumetrie di terreno (in particolare ghiaia) eccedenti il quantitativo autorizzato dal contratto del 14/03/1994 e il conseguente illecito sfruttamento/trasformazione del terreno in cava e i connessi danni patrimoniali (valore della ghiaia asportata in eccedenza e costi per il ripristino dello stato dei luoghi). In sede di merito sono state svolte CTU (con rinnovo peritali in appello) che hanno quantificato l'eccedenza e i costi di ripristino; le parti hanno eccepito vizi procedurali sulla consulenza tecnica e proposto perizie di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tanto il ricorso principale proposto da Facchin e Cancian quanto il ricorso incidentale di Superbeton e Grigolin, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Di conseguenza resta ferma la condanna imposta in appello: pagamento a favore di Angelo Facchin di euro 196.413,29 (valore della ghiaia asportata in eccedenza, rivalutato) e a favore di Facchin e Cancian della somma di euro 66.292 per i costi di ripristino, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La Cassazione ha ritenuto infondati i vizî processuali denunciati (omessa pronuncia, nullità della relazione peritale, violazioni degli artt. 195, 156, 157, 87, 201 c.p.c. e connessi) e ha confermato le determinazioni di fatto e di diritto della Corte territoriale; ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e richiamato l'adempimento degli obblighi relativi al contributo unificato (D.P.R. 115/02, art.13).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto infondata l'accusa di omessa pronuncia: la decisione di merito ha motivato compiutamente le ragioni del rigetto delle eccezioni relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti; La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice ... e il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse
Applicabilità temporale: la riforma del 2009 non è operativa per il processo iniziato prima del 4/7/2009; nel precedente testo il consulente non era tenuto a mettere una bozza a disposizione delle parti, e l'eventuale omissione costituisce al più irregolarità rimediabile se non ha arrecato pregiudizio. In questo caso la Corte ha ritenuto che non vi fosse nullità tale da inficiare la CTU.
Rilevanza: le nullità relative al procedimento peritale sono soggette a deduzione tempestiva; la Corte ha richiamato i limiti di utilizzabilità delle eccezioni tardive.
Nullità relative e preclusione: i vizi che inficiano l'operato del CTU sono nullità relative e devono essere eccepiti nei termini previsti (preclusione); le eccezioni sollevate tardivamente risultano inammissibili.
Libertà di nomina dei consulenti di parte: la Corte ricorda la facoltà delle parti di nominare propri consulenti, ma sottolinea che la nomina deve rispettare i termini e le modalità stabilite dal giudice; la sostituzione tardiva senza autorizzazione può rendere le indagini parallele priva di valore probatorio se svolte senza contraddittorio.
Termine per la nomina del consulente tecnico di parte: il termine ha natura ordinatoria ed è suscettibile di proroga solo in presenza di giustificate ragioni e con provvedimento motivato; la mancata nomina nei termini e indagini svolte al termine delle operazioni peritali possono essere prive di efficacia probatoria.
Richiamo sul potere del giudice di prorogare termini solo se sussistono motivi particolarmente gravi quando l'istanza sia tardiva; in mancanza, le nomine tardive non sono ammesse.
L. n. 69/2009 art. 58, comma 1
La riforma dell'art.195 c.p.c. (2009) si applica solo ai processi iniziati dopo il 4/7/2009: nella controversia in esame non è operativa per ragioni temporali.
Norma generale sul risarcimento del danno: la Corte ha ritenuto corretta la modalità di quantificazione basata su accertamento tecnico e sulla distinzione tra valore della materia asportata e costi di ripristino.
Richiamato dai ricorrenti in merito alla responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità; la Corte ha comunque ritenuto che la quantificazione del danno in giudizio sia stata effettuata correttamente dalla Corte d'Appello con riferimento alle operazioni necessarie al ripristino.
Interessi e liquidazione del danno: la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento degli interessi legali dalla sentenza al saldo e non ha ritenuto provato un maggior danno da ritardo che giustificasse riconoscimento di interessi compensativi aggiuntivi.
Richiamato in relazione al risarcimento del maggior danno in caso di inadempimento: la Corte ha precisato che la prova del maggior danno grava sul richiedente e che non deve esserci duplicazione con altre voci già liquidate.
Richiesto in relazione agli oneri di restituzione e alle modalità di liquidazione: la Corte ha ricondotto la questione alla regolare quantificazione del danno e agli elementi probatori acquisiti.
Richiamati dai ricorrenti incidentali per contestare prova dell'inadempimento e onere della prova; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito.
Richiamati in tema di accettazione dell'opera e di quietanza: la Corte territoriale ha valutato che la presunta accettazione tacita e la quietanza non producevano effetto liberatorio, e la Cassazione ha confermato l'inammissibilità delle censure che chiedevano una rivalutazione fattuale.
Richiamato a supporto dei principi in materia di risoluzione e risarcimento: la Corte ha ribadito che l'eventuale riconoscimento di ulteriori somme per maggior danno richiede prova specifica e non può duplicare somme già attribuite.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis
La Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.
Massime di principio
- Sulle CTU: se il processo è iniziato prima della riforma 2009 dell'art.195 c.p.c., l'omessa messa a disposizione di una bozza di relazione non determina automaticamente la nullità della CTU; occorre dimostrare pregiudizio concreto e la nullità è relativa e soggetta a decadenza.
- Nomine e sostituzioni dei consulenti di parte devono rispettare i termini fissati dal giudice: nomine tardive e indagini svolte senza contraddittorio rischiano di avere valore probatorio nullo o scarso.
- Le osservazioni tecniche depositate senza autorizzazione e senza contraddittorio possono essere valutate dal giudice come semplici allegazioni difensive prive di autonomo valore probatorio.
- In tema di risarcimento, bisogna distinguere tra valore della materia asportata (prezzo di mercato) e costi per il ripristino: il giudice può liquidare entrambe le voci separatamente, purché fondate su adeguata consulenza tecnica.
- Sui debiti di valore e sugli interessi: il riconoscimento di interessi compensativi è una modalità liquidatoria del danno da lucro cessante e richiede una specifica allegazione e prova della insufficienza della rivalutazione; il giudice non è obbligato a riconoscerli se la rivalutazione è ritenuta idonea a ristabilire il valore.
- La Corte di Cassazione non procede a un nuovo esame in fatto: le censure che chiedono la riconsiderazione delle risultanze probatorie e degli accertamenti tecnici sono inammissibili quando si tratta di rivalutare fatti già compiutamente motivati dal giudice di merito.
- Nullità relative del procedimento peritale (CTU) devono essere eccepite tempestivamente ai sensi dell'art.157 c.p.c.; eccezioni tardive sono inammissibili.
- Quando si contestano vizi procedurali o tecnici della perizia, occorre fornire elementi concreti di pregiudizio e non semplici rilievi tecnici alternativi: il giudice può aderire alla relazione d'ufficio purché correttamente motivata.
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