Cassazione Civile, Ordinanza n. 28048/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della relativa accettazione da parte del Comune controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state ritenute compensate per accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità definitiva di espropriazione promosso da due società e poi definito, dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, dalla Corte d'appello di Firenze in sede di rinvio. Il terreno era stato espropriato con decreto del 28 agosto 1995 dal Comune di Pistoia; la Corte territoriale, in esecuzione del rinvio, ha liquidato l'indennità secondo il criterio del valore venale ex art. 39 l. n. 2359/1865, tenendo conto delle possibilità legali di edificazione connesse all'inclusione dell'area in un PIP e recependo la CTU, con determinazione dell'indennità in euro 434.290,00 oltre interessi legali dal 28/8/1995. Contro tale decisione la società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha rinunciato al ricorso; il Comune ha accettato la rinuncia e le parti hanno concordato la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39 l. n. 2359/1865
Richiamato dalla Corte d'appello di rinvio come criterio per determinare l'indennità di espropriazione in base al valore venale del bene, tenendo conto delle effettive possibilità legali di edificazione.
artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
Sono le norme applicate per dichiarare l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il processo si estingue ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In materia di espropriazione, l'indennità può essere determinata secondo il criterio del valore venale del bene, considerando le effettive possibilità legali di edificazione dell'area.
- In presenza di rinuncia al ricorso e di accordo tra le parti, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e prendere atto della compensazione delle spese.
- La decisione non entra nel merito dei motivi di ricorso se il giudizio si estingue per rinuncia accettata.
Come è indicizzato
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