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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi alla maggiore ILOR della società e alla maggiore IRPEF dei soci per il 1995. I motivi riguardavano, principalmente, la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, l'utilizzabilità della presunzione derivante dai movimenti bancari intestati a un soggetto terzo rispetto ai contribuenti, l'insufficiente motivazione degli avvisi e la valutazione delle prove documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla validità della motivazione degli avvisi, perché l'Agenzia contestava in realtà la valutazione concreta dei documenti senza trascriverne integralmente il contenuto nel ricorso, violando gli oneri di specificità e autosufficienza. La motivazione della Commissione regionale, secondo cui i processi verbali richiamati per relationem non fornivano dettagli sufficienti sulle operazioni bancarie intestate al terzo C.C., è quindi rimasta ferma. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare ai contribuenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 12.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, anche quando richiama per relationem processi verbali o altri documenti. Il contribuente deve poter conoscere in modo concreto e completo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La norma disciplina la presunzione derivante dai dati e dagli elementi acquisiti tramite indagini bancarie. Nel caso concreto, la questione sull'applicabilità della presunzione ai movimenti di un conto intestato a un terzo non è stata esaminata, perché assorbita dal rigetto del ricorso per l'inammissibilità dei motivi principali.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54

    Le disposizioni riguardano i poteri di indagine bancaria e l'accertamento ai fini IVA. Sono state richiamate dall'Agenzia, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    La norma impone la riproposizione in appello delle questioni e delle eccezioni non accolte in primo grado. La censura dell'Agenzia su questo punto non è stata esaminata nel merito.

  • Codice di procedura civile, artt. 149, 156, 327 e 370

    La Corte ha chiarito che la tempestività della notifica va valutata in base alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre eventuali vizi della notificazione possono essere sanati dalla costituzione del destinatario, con effetto retroattivo, quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni della censura e trascrivere, quando necessario, il contenuto degli atti e documenti su cui essa si fonda. L'omessa trascrizione impedisce alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della doglianza e comporta l'inammissibilità.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Le norme riguardano l'onere della prova e le presunzioni semplici. Nel caso concreto, le relative questioni non sono state decise perché assorbite.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    La violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, mentre il vizio di motivazione riguarda la ricostruzione e valutazione della fattispecie concreta. Le due censure non possono essere utilizzate indistintamente per contestare la stessa valutazione probatoria.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato mediante rinvio a verbali o documenti esterni è valido solo se il richiamo consente al contribuente di conoscere concretamente e compiutamente i dati essenziali della pretesa, soprattutto quando si fonda su numerose operazioni bancarie.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che il giudice di merito abbia valutato male un documento: occorre indicare il documento, trascriverne le parti rilevanti e spiegare con precisione il rapporto tra l'errore denunciato e la decisione impugnata.
  • La contestazione della valutazione delle prove appartiene, di regola, al vizio motivazionale e non può essere presentata genericamente come violazione di legge.
  • Quando una sentenza si fonda su più autonome ragioni decisorie, ciascuna idonea a sostenerla, il ricorrente deve superarle tutte; se una ratio resta valida, le altre censure possono essere dichiarate assorbite.
  • Le indagini bancarie su conti intestati a soggetti terzi richiedono una concreta dimostrazione del collegamento tra i movimenti e il contribuente accertato; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte non ha deciso definitivamente questo profilo perché ha confermato l'annullamento degli avvisi per difetto di motivazione.
  • Eventuali irregolarità nella notificazione possono essere sanate dalla costituzione in giudizio del destinatario, se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo previsto dalla legge.

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