Sentenza del 09/10/2015 n. 20239 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato gli avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1996 e 1997, concernenti ricavi non contabilizzati desunti da movimentazioni bancarie riferibili a un soggetto terzo, legato da rapporti familiari con l'amministratore e i soci. L'Amministrazione contestava, tra l'altro, che la CTR avesse erroneamente ritenuto tardivo l'accertamento per il 1996 e nullo l'atto impositivo per la mancata allegazione della documentazione bancaria richiamata per relationem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. È rimasta definitiva la statuizione secondo cui, per l'anno 1996, la notifica invalida dell'avviso era stata sanata solo con il ricorso dei contribuenti del 27 maggio 2002, quando era già decorso il termine di decadenza del 31 dicembre 2001. Per l'anno 1997 è rimasta definitiva la pronuncia di annullamento dell'avviso, poiché l'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto essenziale del PVC e degli avvisi, impedendo il controllo della censura relativa alla sufficienza della motivazione e alla mancata allegazione della documentazione bancaria. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia è stata condannata a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie ingiustificate non è stata ritenuta applicabile automaticamente alla società rispetto a un conto intestato a un soggetto terzo, in assenza di elementi sufficienti per ricondurre le somme alla contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, commi 2 e 5
L'atto impositivo può motivare per relationem richiamando un PVC già conosciuto dal contribuente, rendendo eventualmente superflua la materiale allegazione dei documenti richiamati. Tuttavia, nel giudizio di cassazione, chi contesta la valutazione della motivazione deve trascrivere il contenuto essenziale dell'atto e del documento richiamato, altrimenti il motivo è inammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1
Il potere di accertamento deve essere esercitato entro il termine decadenziale previsto dalla legge. Se la notifica dell'avviso è invalida e viene sanata dal ricorso del contribuente solo dopo la scadenza del termine, l'Amministrazione è decaduta dal potere impositivo.
Codice di procedura civile, art. 149
Per il notificante, la notifica si considera perfezionata quando l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, purché il notificante abbia esaurito le attività di propria competenza entro il termine.
Codice di procedura civile, art. 327
Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è stato calcolato considerando la sospensione feriale e l'anno bisestile; la notifica è stata ritenuta tempestiva perché l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare e trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti e documenti sui quali si fonda la censura, specificando anche dove siano stati prodotti. La mancata trascrizione impedisce alla Corte di verificare il motivo e ne determina l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 112
La contestazione di ultrapetizione o di pronuncia su domanda nuova presuppone prima la verifica del contenuto della domanda. Se il giudice di merito ha interpretato espressamente la domanda includendovi una questione, l'errore va censurato come vizio di interpretazione o motivazione, non direttamente come error in procedendo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1
Nel processo tributario non possono essere proposte in appello domande ed eccezioni nuove, ma la valutazione se una questione fosse già compresa nel ricorso introduttivo appartiene all'interpretazione del giudice di merito.
Massime di principio
- In materia tributaria, una notifica invalida può essere sanata dalla proposizione del ricorso del contribuente, ma la sanatoria non salva l'atto se, al momento della sanatoria, è già decorso il termine decadenziale per l'accertamento.
- Per verificare la tempestività della notifica, rileva per il notificante il momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, non quello della successiva spedizione o consegna al destinatario, purché il ritardo non dipenda da attività ancora sotto il controllo del notificante.
- Le movimentazioni bancarie su conti intestati a terzi non possono essere automaticamente imputate alla società o al contribuente: occorrono elementi concreti che dimostrino la riferibilità delle somme all'attività accertata.
- La motivazione per relationem può essere valida se il documento richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e contiene dati sufficientemente specifici per comprendere la pretesa e difendersi.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o riprodurre le parti rilevanti degli atti e documenti sui quali si fonda la censura; il semplice richiamo a un PVC o a una sentenza di merito non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito interpreta il contenuto del ricorso introduttivo, l'eventuale errore deve essere contestato come vizio di motivazione o violazione dei criteri interpretativi, non automaticamente come violazione dell'articolo 112 c.p.c. o divieto di domande nuove.
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