Sentenza del 09/10/2015 n. 389 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione con cui la Provincia le aveva richiesto complessivamente 25.812,95 euro per tributo speciale sul deposito in discarica, sanzioni, interessi e spese di notifica. Contestava che gli sfridi d'asfalto e le terre da scavo depositati sui propri terreni fossero rifiuti o costituissero un deposito incontrollato/discarica, sostenendo che si trattasse di sottoprodotti o materia prima secondaria destinati al riutilizzo. Ha inoltre eccepito l'illegittimità costituzionale della normativa regionale friulana, ritenendo che la Regione non avesse competenza in materia di tutela dell'ambiente e disciplina dei rifiuti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il deposito non autorizzato di circa 3.000 metri cubi di sfridi d'asfalto e 14.000 metri cubi di terre da scavo integrasse quantomeno un deposito incontrollato di rifiuti, fattispecie espressamente assoggettata al tributo e alle sanzioni dalla legge n. 549/1995. La società non ha dimostrato né la natura di sottoprodotto o materia prima secondaria dei materiali né la loro destinazione effettiva e conforme a riutilizzo; al contrario, li aveva rimossi e trasferiti presso un impianto di recupero rifiuti. La questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 12/2006 è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la normativa regionale attuava la delega prevista dalla legge statale n. 549/1995. La società è stata inoltre condannata a rifondere alla Provincia 1.000 euro, oltre accessori, per le spese del grado di appello.
Norme richiamate
Legge n. 549/1995, art. 3, commi 24-41
"Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo [...] e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo".
Il tributo speciale e la sanzione si applicano non solo all'esercizio di una discarica abusiva, ma anche all'abbandono, allo scarico o al deposito incontrollato di rifiuti.
Legge n. 549/1995, art. 3, comma 35
"Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".
La disposizione è stata interpretata come base per l'intervento legislativo della Regione Friuli Venezia Giulia nella disciplina e quantificazione del tributo speciale.
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 12/2006, art. 4, comma 15
La norma determina l'ammontare del tributo regionale per chilogrammo di rifiuti conferiti, in attuazione della legge statale n. 549/1995.
D.Lgs. n. 152/2006, artt. 208 e 216
Le attività di gestione, deposito, stoccaggio o recupero dei rifiuti devono essere previamente autorizzate o comunicate secondo il regime applicabile; il mancato rispetto di tali adempimenti impedisce di considerare le operazioni lecite.
La gestione di rifiuti, inclusi raccolta, trasporto, recupero, deposito e smaltimento, svolta senza la necessaria autorizzazione costituisce illecito.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 186, comma 5
Per escludere determinati materiali da scavo dalla disciplina dei rifiuti e qualificarli come sottoprodotti destinati al riutilizzo, occorre dimostrare il rispetto delle condizioni previste, compreso il possesso dei necessari titoli edilizi.
Costituzione, art. 117, comma 6
La censura fondata sulla presunta invasione della competenza statale in materia ambientale è stata respinta, poiché nel caso concreto la normativa regionale è stata ritenuta attuativa di una specifica previsione statale.
Corte costituzionale, sentenza n. 67/2014
La pronuncia è stata ritenuta non pertinente, perché riguardava una normativa regionale pugliese adottata in assenza di una previa disciplina statale sui criteri per le garanzie finanziarie, mentre qui esisteva una disciplina statale di riferimento.
Massime di principio
- Un deposito di materiali qualificati dal proprietario come sottoprodotti o materia prima secondaria non viene automaticamente sottratto alla disciplina dei rifiuti: chi invoca tale qualificazione deve fornire prova concreta della provenienza, della destinazione al riutilizzo e del rispetto di tutte le condizioni normative.
- Il deposito non autorizzato o non comunicato può integrare un deposito incontrollato di rifiuti anche se non viene formalmente qualificato come discarica abusiva; ai fini tributari, entrambe le condotte possono comportare l'applicazione del tributo e delle sanzioni previste.
- Il trasferimento dei materiali presso un impianto di recupero rifiuti e la loro descrizione come rifiuti negli atti della stessa impresa possono costituire elementi decisivi contro la successiva tesi della natura di sottoprodotto.
- Per le attività di recupero mediante impiego di rifiuti in rilevati o sottofondi stradali, il deposito deve avvenire nei siti comunicati e nel rispetto delle modalità previste; il semplice possesso di un impianto autorizzato non legittima depositi effettuati in aree diverse o senza impiego diretto.
- La normativa regionale sul tributo speciale può essere valida quando costituisce attuazione di principi e deleghe contenuti nella legge statale, anche se la materia ambientale rientra in via generale nella competenza esclusiva dello Stato.
- La rimozione successiva dei materiali o il ripristino dei luoghi può incidere sulle conseguenze penali o amministrative, ma non elimina necessariamente l'obbligo tributario già sorto per il deposito incontrollato accertato.
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