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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20242 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a maggiore ILOR della società e maggiore IRPEF dei soci per gli anni 1996 e 1997. L'Ufficio sosteneva che i movimenti bancari presenti sui conti intestati a C.C., soggetto terzo, potessero essere presuntivamente imputati alla società e ai soci ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51. Contestava inoltre che la mancata allegazione integrale della documentazione bancaria rendesse invalidi gli avvisi, sostenendo che i processi verbali di constatazione richiamati per relationem contenessero elementi sufficienti a motivare la pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla sufficienza della motivazione degli avvisi, perché l'Agenzia aveva contestato in realtà la valutazione concreta dei documenti senza trascrivere integralmente, nel ricorso, il contenuto dei processi verbali di constatazione necessari per consentire il controllo di legittimità. È rimasta quindi ferma l'autonoma ragione decisoria della CTR, secondo cui gli avvisi erano nulli per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. Gli ulteriori motivi, riguardanti la presunzione bancaria e la valutazione delle prove, sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 12.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    Disciplina le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie. Nel caso concreto la questione riguardava la possibilità di riferire alla società e ai soci movimenti su conti intestati a un soggetto terzo; la Corte non ha deciso definitivamente tale questione, perché ha ritenuto assorbiti i relativi motivi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiede che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato, anche quando motivato per relationem mediante il richiamo a verbali o altri atti. La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e di esercitare pienamente la difesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54

    Riguardano i poteri dell'amministrazione finanziaria in materia di accertamenti IVA e l'utilizzo delle risultanze bancarie. Nel caso concreto i motivi fondati su tali disposizioni sono rimasti assorbiti.

  • Art. 2729 c.c.

    Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte non ha esaminato nel merito l'applicazione della norma, poiché il ricorso è stato definito sulla base dell'inammissibilità delle censure relative alla motivazione degli avvisi.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce l'onere della prova. Anche la censura relativa alla ripartizione e alla valutazione dell'onere probatorio è stata dichiarata assorbita.

  • Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente i motivi e di riportare o trascrivere gli atti e documenti sui quali fonda le censure. La mancata trascrizione del contenuto rilevante dei processi verbali ha reso inammissibili le doglianze dell'Agenzia.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Distingue il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dal vizio di motivazione. Non è possibile qualificare come violazione di legge una contestazione che riguarda, in realtà, la ricostruzione e la valutazione del fatto o dei documenti.

  • Art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo posta. La tempestività della notifica è collegata alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre il perfezionamento nei confronti del destinatario deriva dalla ricezione dell'atto.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Prevede la sanatoria degli atti processuali nulli per raggiungimento dello scopo. La costituzione in giudizio dei destinatari può sanare retroattivamente eventuali vizi della notifica del ricorso.

  • Art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine lungo per impugnare la sentenza. La Corte ha chiarito che, ai fini della tempestività della notifica del ricorso per cassazione, rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem è valido solo se l'atto richiamato contiene elementi concreti e sufficienti a far comprendere al contribuente le singole operazioni, i dati rilevanti e il percorso logico della pretesa.
  • Quando l'amministrazione fonda l'accertamento su documenti richiamati ma non allegati, deve comunque assicurare che tali documenti siano conoscibili e che la motivazione dell'avviso non resti generica o meramente apparente.
  • Le movimentazioni bancarie intestate a un soggetto diverso dal contribuente non possono essere automaticamente imputate a quest'ultimo: occorrono elementi concreti che dimostrino la riferibilità sostanziale dei conti o delle operazioni al contribuente, fermo restando che la questione va valutata nel merito.
  • Nel ricorso per cassazione bisogna distinguere chiaramente tra violazione di legge e vizio di motivazione: contestare la valutazione dei documenti o dei fatti non equivale, di per sé, a denunciare un'erronea interpretazione della legge.
  • Chi censura la valutazione di un documento deve indicarlo con precisione e riportarne il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di cassazione di verificare direttamente la fondatezza della doglianza senza consultare autonomamente gli atti del processo.
  • Se la sentenza impugnata contiene più autonome ragioni decisive e una di esse resta valida, l'impugnazione può risultare inutile rispetto alle altre; in tal caso le ulteriori censure possono essere dichiarate assorbite.
  • La costituzione della controparte può sanare retroattivamente alcuni vizi della notificazione processuale quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, senza però eliminare i termini sostanziali di decadenza previsti per gli atti amministrativi.

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