Sentenza del 09/10/2015 n. 20238 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento relativa a maggiore IVA dovuta per l'anno 1995. In Cassazione, tuttavia, il ricorso era stato inizialmente notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia del Territorio, soggetti privi di legittimazione passiva, anziché all'Agenzia delle Entrate. La Corte aveva quindi ordinato il rinnovo della notifica. La società ha effettuato la nuova notifica all'Agenzia delle Entrate, ma non ha dimostrato adeguatamente il rispetto del termine assegnato e, comunque, ha depositato il ricorso oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, poiché il ricorso notificato non era stato depositato entro venti giorni dall'ultima notifica, considerando anche la sospensione feriale dei termini. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio, per difetto di legittimazione passiva, essendo estranei al rapporto tributario controverso. La società è stata condannata a rimborsare ai due enti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.290 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 164, commi 1 e 2, codice di procedura civile
La disciplina è stata ritenuta applicabile al processo tributario per il rinnovo della notificazione nulla per errore nella vocatio in ius.
Quando l'atto introduttivo è notificato a un soggetto errato, ma il vizio è suscettibile di sanatoria, il giudice può concedere un termine perentorio per rinnovare la notifica al soggetto corretto.
Art. 369, comma 1, codice di procedura civile
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione.
Il mancato deposito tempestivo del ricorso notificato determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione. Il termine deve essere rispettato anche dopo il rinnovo della notifica disposto dal giudice.
Legge 26 novembre 1991, n. 353
La legge è richiamata quale fonte della formulazione applicabile dell'art. 164 c.p.c. in materia di nullità della notificazione e rinnovazione dell'atto.
La nuova notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate è stata eseguita dal difensore secondo la disciplina delle notificazioni effettuate dagli avvocati.
Massime di principio
- Nel processo tributario e in Cassazione è essenziale notificare l'atto al soggetto effettivamente legittimato passivamente nel rapporto controverso; la notifica a un ente diverso può comportare nullità o inammissibilità.
- Quando il giudice ordina il rinnovo della notifica, il termine assegnato è perentorio: occorre conservare e depositare la prova della comunicazione dell'ordinanza e della tempestiva esecuzione della nuova notifica.
- Dopo una nuova notifica, il ricorso per cassazione deve essere depositato entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; il mancato rispetto comporta l'improcedibilità, anche se la notifica è stata validamente rinnovata.
- La prova della notificazione deve essere completa e inequivocabile: ricevute prive di firma, timbro datario o attestazioni chiare possono impedire di dimostrare il perfezionamento della notifica.
- Gli errori riguardanti il destinatario dell'impugnazione possono produrre conseguenze diverse: il ricorso può essere sanabile nei confronti del soggetto corretto, ma resta inammissibile nei confronti di enti privi di legittimazione passiva.
- Il rispetto dei termini processuali e la corretta individuazione della parte resistente sono condizioni autonome rispetto alla fondatezza delle contestazioni fiscali: anche un'eventuale censura sostanzialmente fondata può non essere esaminata per ragioni processuali.
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