Sentenza del 09/10/2015 n. 20243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2000 per maggiori IVA e IRAP a carico della società e maggiore IRPEF a carico dei soci, fondato su ricavi non contabilizzati individuati attraverso movimenti bancari su un conto intestato al terzo C. C. L’Amministrazione contestava, tra l’altro, la ritenuta insufficienza della motivazione dell’avviso, la mancata allegazione della documentazione bancaria e l’errata applicazione delle presunzioni sui movimenti bancari. I contribuenti avevano inoltre eccepito la tardività o invalidità della notifica del ricorso per cassazione e l’errata indicazione del domiciliatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate le eccezioni dei contribuenti sulla notifica e sull’indicazione del domiciliatario, precisando che la notificazione era stata effettuata tempestivamente e che gli eventuali vizi della notifica sarebbero stati comunque sanati dalla costituzione in giudizio. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il motivo principale relativo alla sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, poiché l’Agenzia non aveva trascritto integralmente nel ricorso il contenuto degli avvisi e dei processi verbali richiamati per relationem, impedendo alla Corte di verificarne direttamente la fondatezza. Poiché la decisione di annullamento dell’avviso restava fondata autonomamente sul vizio di motivazione dell’atto tributario, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
L’avviso di accertamento IVA deve essere adeguatamente motivato e consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale. Il richiamo per relationem ad altri atti è ammissibile, ma il contenuto richiamato deve essere effettivamente conoscibile e sufficientemente specifico.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Anche per l’accertamento delle imposte sui redditi è necessario che l’atto impositivo esponga in modo adeguato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da permettere una difesa effettiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
I dati e le movimentazioni dei conti bancari possono fondare presunzioni di ricavi o redditi non dichiarati, ma il loro utilizzo deve rispettare i requisiti previsti dalla legge e deve essere adeguatamente collegato al contribuente o all’attività accertata.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54
Le indagini bancarie possono essere utilizzate per rettificare la dichiarazione IVA e presumere operazioni imponibili non contabilizzate, ferma restando la necessità di una motivazione idonea e di elementi riferibili al soggetto accertato.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
L’Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, mentre le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La mera esistenza di rapporti familiari o di collegamenti indiretti con un conto di terzi non basta automaticamente a imputare le somme al contribuente.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura. L’omessa trascrizione impedisce alla Corte di verificare il vizio denunciato e comporta l’inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La nullità di un atto processuale è sanata quando l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo. Nel caso concreto, l’eventuale nullità della notifica del ricorso sarebbe stata sanata dalla costituzione dei destinatari.
Legge n. 53 del 1994
Disciplina la notificazione degli atti da parte degli avvocati tramite il servizio postale. Le violazioni delle formalità previste comportano, di regola, nullità sanabile e non inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale o altra documentazione per relationem, ma deve rendere concretamente conoscibili al contribuente gli elementi essenziali della pretesa; un richiamo generico o una sintesi non verificabile può determinare la nullità dell’atto per difetto di motivazione.
- Le movimentazioni bancarie possono costituire base per presumere ricavi o redditi non dichiarati, ma devono essere riferibili con sufficiente certezza al contribuente o all’attività accertata. Il semplice rapporto familiare o la presenza occasionale su un conto intestato a terzi non è necessariamente sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la valutazione di un atto o documento deve indicarlo con precisione e trascriverne il contenuto rilevante. Senza tale adempimento il motivo può essere dichiarato inammissibile, anche se astrattamente fondato.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ragione autonoma e sufficiente, l’eventuale conferma di quella ragione rende inutile l’esame degli altri motivi, che vengono dichiarati assorbiti.
- Le irregolarità della notificazione processuale sono generalmente considerate vizi di nullità, non di inesistenza, e possono essere sanate se il destinatario si costituisce e l’atto raggiunge il suo scopo.
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