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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a maggiori IVA e IRAP dovute dalla società e maggiore IRPEF dovuta dai soci per gli anni 1998 e 1999. L'Amministrazione ha contestato, tra l'altro, l'errata valutazione delle risultanze bancarie, l'inapplicabilità delle presunzioni bancarie a conti intestati a un soggetto terzo collegato ai soci e l'affermazione secondo cui la documentazione bancaria non era stata allegata agli avvisi, impedendo il pieno esercizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo, poiché la censura riguardava un possibile errore percettivo o travisamento degli atti, deducibile eventualmente con revocazione ex art. 395 c.p.c., ma non con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Poiché la sentenza regionale era fondata autonomamente sull'illegittimità degli avvisi per omessa allegazione della documentazione bancaria posta a fondamento della pretesa, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Sono rimasti quindi definitivi gli annullamenti degli avvisi di accertamento. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, con la ricezione dell'atto.

    Ai fini del rispetto dei termini perentori o di decadenza, rileva per il notificante il momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario; eventuali ritardi o errori successivi dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale non incidono sulla tempestività, salvo pregiudizi effettivi per il destinatario.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La costituzione in giudizio del destinatario può sanare con effetto retroattivo eventuali vizi della notificazione del ricorso, quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine annuale per proporre l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; per il notificante, la tempestività va verificata considerando la consegna dell'atto all'organo notificatore.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti. La Corte di cassazione non può riesaminare direttamente la ricostruzione fattuale o la percezione degli atti compiuta dal giudice di merito, salvo i vizi rientranti nei motivi di legge.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore percettivo consistente nell'inesatta rappresentazione di un fatto risultante dagli atti, quando non sia riconducibile a un vizio di legittimità, deve essere fatto valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1

    La norma disciplina le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie in materia di imposte dirette. Nel caso concreto la Corte non ha deciso definitivamente l'ambito di applicazione della presunzione, perché il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54

    Le disposizioni regolano i poteri di indagine bancaria e l'accertamento dell'IVA. Anche su tali questioni la Corte non si è pronunciata nel merito, avendo confermato l'annullamento degli avvisi per il vizio formale di motivazione.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e le presunzioni semplici. Le relative censure dell'Agenzia sono state assorbite e non hanno formato oggetto di una decisione sostanziale della Corte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del contenuto dei documenti o delle prove già esaminate dal giudice di merito; l'errata percezione materiale di un documento può costituire motivo di revocazione, non automaticamente motivo di cassazione.
  • Quando l'atto impositivo si fonda su documenti, come movimentazioni bancarie o verbali, tali elementi devono essere messi concretamente a disposizione del contribuente, mediante allegazione o riproduzione del loro contenuto essenziale, così da consentire una difesa effettiva.
  • Una sentenza di merito fondata su una motivazione autonoma e sufficiente può restare ferma anche se altri argomenti della decisione sono contestati: se la censura contro la ratio decisiva è inammissibile, le ulteriori censure possono essere dichiarate assorbite.
  • Per le notificazioni a mezzo posta, il termine per il notificante è rispettato con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario entro la scadenza; la data di spedizione materiale e i successivi ritardi dell'ufficio notificatore non sono normalmente imputabili alla parte.
  • La costituzione in giudizio del destinatario può sanare retroattivamente una notificazione nulla, purché l'atto abbia raggiunto lo scopo e non sia stato leso concretamente il diritto di difesa.

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