Cassazione Civile, Ordinanza n. 14110/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere il ripristino della propria iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2008, per complessive 51 giornate. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che nella materia della disoccupazione agricola gli atti gestori dell'ente previdenziale, essendo riconducibili a obbligazioni pubbliche ex lege e a procedimenti di natura meramente ricognitiva, non siano soggetti all'obbligo generale di motivazione della L. n. 241/1990; aveva inoltre affermato che l'eventuale inosservanza delle regole procedimentali non può supplire alla mancata prova dei presupposti sostanziali del diritto. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241/1990, per avere la Corte territoriale escluso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in materia agricola; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'insufficienza delle motivazioni poste a base della cancellazione dagli elenchi; 3) violazione dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, L. n. 311/2004, per asserita autotutela esercitata oltre il termine ragionevole di tre anni; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza attribuito rilievo decisivo alla documentazione unilaterale e non avere posto a carico dell'INPS la prova delle ragioni del disconoscimento. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha respinti, richiamando il principio secondo cui, in materia di obbligazioni previdenziali nascenti ex lege, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva e il diniego o la cancellazione possono essere contestati nel giudizio ordinario, ma non tramite il solo difetto di motivazione del provvedimento; ciò che conta è la prova degli elementi costitutivi della pretesa. Ha poi rigettato anche il quarto motivo, ribadendo che l'iscrizione negli elenchi agricoli ha solo funzione di agevolazione probatoria, ma se l'ente disconosce il rapporto di lavoro il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto stesso; non opera alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva a sua volta confermato il rigetto della domanda di ripristino dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2008. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'obbligo di motivazione e ai limiti dell'autotutela nella materia previdenziale, nonché il motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio, affermando che la lavoratrice non aveva fornito prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto azionato. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'INPS le spese del giudizio di legittimità ed è stata dichiarata tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato come fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità, ma ritenuto non idoneo a imporre, nella materia previdenziale in esame, l'obbligo di motivazione degli atti gestori dell'ente.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è ritenuto non applicabile agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche previdenziali, che hanno funzione meramente ricognitiva.
art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241
la censura sulla violazione dei limiti temporali dell'autotutela è stata respinta perché, nella materia in esame, il nodo decisivo resta la prova dei presupposti sostanziali del diritto, non la disciplina del procedimento amministrativo.
art. 1, comma 136, L. 30 dicembre 2004, n. 311
invocato dalla ricorrente come limite all'autotutela, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
in materia di iscrizione negli elenchi agricoli, una volta che l'INPS disconosca il rapporto, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro.
art. 9 D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375
norma richiamata quale base del potere dell'INPS di disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro e, conseguentemente, della cancellazione dall'elenco.
secondo comma, numero 4-quater
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
primo comma; secondo comma
richiamato per il procedimento camerale e per la riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.
richiamato per escludere l'applicabilità dell'esenzione dalle spese processuali, trattandosi di causa in cui la prestazione previdenziale non era oggetto diretto della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti previdenziali e assistenziali fondati su obbligazioni che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva: il diritto del privato va accertato nel suo contenuto sostanziale davanti al giudice ordinario, non potendo il vizio di motivazione del provvedimento sostituire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
- Gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche previdenziali non sono, di regola, assoggettati all'obbligo di motivazione della L. n. 241/1990, perché ciò che rileva è la conformità dell'azione dell'ente alla disciplina legale del rapporto e non la motivazione dell'atto in sé.
- In materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'iscrizione ha soltanto funzione di agevolazione probatoria; se l'ente previdenziale disconosce il rapporto di lavoro, il lavoratore che agisce in giudizio deve provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto su cui fonda il diritto all'iscrizione o alle correlate prestazioni.
- Il disconoscimento del rapporto da parte dell'ente previdenziale fa venir meno l'efficacia probatoria dell'iscrizione o della cancellazione, imponendo al giudice di accertare direttamente l'esistenza del rapporto di lavoro senza essere vincolato dagli atti amministrativi presupposti.
- In assenza di prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto, le irregolarità procedimentali dell'ente non possono condurre all'accoglimento della domanda sostanziale; al più, possono rilevare sul diverso piano della responsabilità risarcitoria, se ne ricorrano i presupposti.
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