Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5913/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia notificò avvisi di accertamento (anno 2012) per maggior IRAP relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009, per complessivi € 106.394,00 circa, ritenendo non applicato il "valore normale" alle transazioni con società controllate estere ai sensi dell'art.110, comma 7, TUIR (transfer pricing). La controversia verteva sulla portata e retroattività della legge n.147/2013 (art.1, comma 281) che dichiara applicabile la disciplina dei prezzi di trasferimento anche ai fini IRAP per i periodi successivi al 2007, rispetto all'effetto introdotto dalla legge n.244/2007 che aveva affermato il principio di derivazione diretta della base imponibile IRAP dal bilancio civilistico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'art.1, comma 281, della l. n.147/2013 abbia natura di norma di interpretazione autentica e quindi efficacia retroattiva nel senso di confermare l'applicabilità del valore normale (transfer pricing) anche ai fini IRAP per i periodi anteriori alla stessa legge interpretativa. Ne consegue la cassazione della sentenza della CTR che aveva dato ragione ad Artemide e, deciso nel merito, la Corte ha respinto la domanda introduttiva (quindi ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento). La controricorrente è stata condannata alle spese di lite; le spese delle fasi di merito sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • legge n.147/2013, art.1, comma 281

    La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007

    Qualificata dalla Corte come norma di interpretazione autentica con portata retroattiva: chiarisce che la disciplina del transfer pricing prevista dall'art.110, comma 7, TUIR si applica anche ai fini IRAP per i periodi posteriori al 2007 e per quelli anteriori non definitivamente conclusi.

  • art. 110, comma 7, TUIR (D.P.R. n.917/1986)

    Regola il valore normale delle transazioni con parti correlate ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto applicabile detta disciplina anche ai fini IRAP in base alla norma interpretativa (l.147/2013) e alla giurisprudenza consolidata.

  • legge n.244/2007

    Aveva introdotto il principio di derivazione diretta della base imponibile IRAP dal bilancio civilistico; la Corte ha ritenuto che tale previsione non escluda l'applicazione, ai fini IRAP, delle regole sul valore normale ove la norma interpretativa (l.147/2013) chiarisca diversamente.

  • legge n.212/2000, art.1 (statuto del contribuente)

    Citata per il principio di certezza del diritto: la Corte ha ritenuto che non sussista conflitto tra lo statuto e la norma interpretativa, poiché la norma successiva di pari rango può legittimamente derogarne l'interpretazione precedente nei limiti costituzionali.

  • d.lgs. n.446/1997, art.11-bis (abrogato)

    L'abrogazione di discipline speciali richiamata nel processo non impedisce che una successiva norma interpretativa ricostruisca l'applicabilità di regole (come il valore normale) anche ai fini IRAP.

  • Costituzione, artt. 3 e 41

    La Corte ha ritenuto che la retroattività della norma interpretativa non contrasti con tali disposizioni costituzionali purché non sia manifestamente irragionevole o lesiva della libertà di iniziativa economica; pertanto la retroattività della interpretazione non è per principio incostituzionale.

Massime di principio

  • Una legge che non dichiari esplicitamente di essere interpretativa può comunque essere qualificata come norma di interpretazione autentica se il testo contiene espressioni inequivocabili che chiariscono il significato di una norma precedente (es. "deve intendersi applicabile").
  • Le leggi interpretative possono avere efficacia retroattiva nella misura in cui forniscono la reale volontà del legislatore riguardo alla portata di una norma già vigente: ciò può produrre effetti anche su atti impositivi emessi anteriormente alla legge interpretativa, se il rapporto non era definitivamente concluso.
  • La retroattività di una norma interpretativa non è automaticamente contraria ai principi costituzionali (artt. 3 e 41 Cost.) salvo che risulti manifestamente irragionevole o lesiva di diritti soggettivi definitivamente acquisiti.
  • Il limite all'effetto sanante di una norma interpretativa è rappresentato dai diritti soggettivi definitivamente acquisiti o dalle situazioni che si siano consolidate in modo irreversibile; se il procedimento o il diritto non sono conclusi, la norma interpretativa può incidere sul contenzioso in corso.
  • In controversie relative al transfer pricing e all'IRAP occorre verificare attentamente la formulazione di eventuali norme interpretative intervenute e lo stato del rapporto (se definitivo o ancora controverso) per valutare la possibilità di annullamento o conferma degli atti impositivi.
  • Per contestare l'applicazione di una norma interpretativa valgono gli argomenti che riguardano la violazione di diritti definitivamente acquisiti o la manifesta irragionevolezza della retroattività; altrimenti la giurisprudenza tende ad aderire alla lettura fornita dalla norma interpretativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.