Cassazione Civile, Ordinanza n. 34109/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato l’avviso di accertamento IRPEF relativo ai redditi di partecipazione imputati al ricorrente, in qualità di socio accomandante al 50% di una società in accomandita semplice, per l’anno d’imposta 2004. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, denunciando la violazione degli artt. 101 e 102, 156 e 159 c.p.c. e degli artt. 14 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione, richiamando l’art. 118 disp. att. c.p.c., l’art. 111, comma 6, Cost. e gli artt. 36, comma 2, e 62 d.lgs. n. 546/1992. Nella memoria ha inoltre chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, deducendo che la società e il socio accomandatario avevano definito le rispettive liti e che egli stesso aveva aderito alla rottamazione della cartella esattoriale, ma senza produrre la documentazione attestante il pagamento dovuto per perfezionare la definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che il giudizio relativo alla società era già stato definito con condono e che il socio accomandatario aveva aderito alla definizione agevolata della lite; tuttavia, poiché il ricorrente non ha depositato prova documentale dell’avvenuto perfezionamento della propria rottamazione, ha ritenuto non perfezionata la fattispecie estintiva invocata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione, non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
Serve a individuare l’imputazione ai soci dei redditi di partecipazione della società.
Richiamati dal ricorrente a fondamento della censura di violazione del litisconsorzio necessario.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza e del procedimento.
Richiamato dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente quale norma processuale tributaria invocata a sostegno delle censure.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la carenza di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
artt. 36, comma 2, e 62 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione.
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
Richiamato per la definizione agevolata della lite fiscale; nel caso concreto non è stata ritenuta provata la sua perfezione per il ricorrente.
art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rottamazione della cartella esattoriale, ma senza prova del pagamento necessario al perfezionamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per l’inammissibilità sopravvenuta e non originaria dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite o la rottamazione invocata come causa estintiva del giudizio devono risultare documentalmente perfezionate; in mancanza di prova del pagamento dovuto, non può essere dichiarata l’estinzione del processo.
- Se la sopravvenuta definizione della pretesa fa venir meno l’interesse all’impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e non originaria, poiché la ratio sanzionatoria dell’istituto riguarda le impugnazioni dilatorie o pretestuose.
- Nel processo tributario, le vicende estintive o definitorie che riguardano i soggetti del rapporto possono incidere sull’interesse del singolo coobbligato o socio a coltivare l’impugnazione, ma la relativa prova deve essere rigorosa.
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