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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34109/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato l’avviso di accertamento IRPEF relativo ai redditi di partecipazione imputati al ricorrente, in qualità di socio accomandante al 50% di una società in accomandita semplice, per l’anno d’imposta 2004. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, denunciando la violazione degli artt. 101 e 102, 156 e 159 c.p.c. e degli artt. 14 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione, richiamando l’art. 118 disp. att. c.p.c., l’art. 111, comma 6, Cost. e gli artt. 36, comma 2, e 62 d.lgs. n. 546/1992. Nella memoria ha inoltre chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, deducendo che la società e il socio accomandatario avevano definito le rispettive liti e che egli stesso aveva aderito alla rottamazione della cartella esattoriale, ma senza produrre la documentazione attestante il pagamento dovuto per perfezionare la definizione.

La decisione

La Corte ha rilevato che il giudizio relativo alla società era già stato definito con condono e che il socio accomandatario aveva aderito alla definizione agevolata della lite; tuttavia, poiché il ricorrente non ha depositato prova documentale dell’avvenuto perfezionamento della propria rottamazione, ha ritenuto non perfezionata la fattispecie estintiva invocata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione, non per quella sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite o la rottamazione invocata come causa estintiva del giudizio devono risultare documentalmente perfezionate; in mancanza di prova del pagamento dovuto, non può essere dichiarata l’estinzione del processo.
  • Se la sopravvenuta definizione della pretesa fa venir meno l’interesse all’impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e non originaria, poiché la ratio sanzionatoria dell’istituto riguarda le impugnazioni dilatorie o pretestuose.
  • Nel processo tributario, le vicende estintive o definitorie che riguardano i soggetti del rapporto possono incidere sull’interesse del singolo coobbligato o socio a coltivare l’impugnazione, ma la relativa prova deve essere rigorosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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