Cassazione Civile, Ordinanza n. 01490/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente generale della Regione Calabria aveva impugnato la revoca dell'incarico di Direttore generale del Dipartimento "Presidenza", conferitogli con contratto individuale di durata triennale e successivamente revocato ai sensi della normativa regionale sullo spoils system. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittima la revoca e aveva condannato la Regione al risarcimento del pregiudizio economico corrispondente alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza contrattuale. La Corte d'Appello aveva invece accolto l'impugnazione della Regione, ritenendo che l'incarico fosse apicale e fiduciario, riconducibile alla disciplina regionale e legittimamente soggetto a cessazione. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva: violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, delle norme regionali calabresi sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e delle clausole del contratto individuale; sosteneva che la disciplina statale, come modificata dal d.lgs. 150/2009, avesse abrogato o comunque reso incompatibile quella regionale sullo spoils system; negava la natura apicale e fiduciaria dell'incarico, affermando che era stato conferito mediante procedura comparativa e che svolgeva funzioni meramente amministrativo-gestionali; lamentava inoltre omesso esame di un fatto decisivo, ossia una nota regionale che, a suo dire, confermava l'espletamento della procedura ex art. 19 d.lgs. 165/2001, e censurava la mancata considerazione delle clausole contrattuali che limitavano i casi di risoluzione anticipata. La Cassazione ha ritenuto i motivi infondati: ha affermato che la procedimentalizzazione del conferimento degli incarichi introdotta dall'art. 19 non esclude, di per sé, la natura fiduciaria degli incarichi apicali; ha valorizzato le funzioni attribuite al Direttore generale di Dipartimento e il fatto che il ricorrente avesse svolto anche, per un periodo, funzioni di Segretario generale e di coordinamento, con conseguente apicalità della posizione; ha rilevato che la procedura selettiva lasciava ampia discrezionalità all'Amministrazione e che la censura sul punto era inammissibile perché tendeva a contrapporre una diversa lettura dell'avviso di selezione; ha escluso che la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. fosse idonea, poiché rivolta contro la valutazione delle risultanze e non contro l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore della Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto legittima la revoca dell'incarico dirigenziale regionale perché riferita a una posizione apicale e fiduciaria, compatibile con lo spoils system previsto dalla normativa regionale e non incompatibile con l'art. 19 d.lgs. 165/2001 come modificato dal d.lgs. 150/2009. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'interpretazione dell'avviso di selezione, all'omesso esame della nota regionale e alle clausole contrattuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, con distrazione al difensore antistatario della Regione.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi motivi di ricorso; la Corte osserva che la censura non può risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative.
Consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non per contestare questioni, argomentazioni o la valutazione delle prove.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
La procedimentalizzazione del conferimento degli incarichi dirigenziali non elimina la possibilità di incarichi fiduciari e apicali soggetti a cessazione; la disciplina resta compatibile con lo spoils system per le posizioni apicali.
art. 10, comma 2, lett. b), legge reg. Calabria n. 31 del 2002
La disposizione regionale sulla revoca di diritto entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali è ritenuta applicabile all'incarico apicale in esame.
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati dal ricorrente come norme sul quadro delle funzioni dirigenziali; la Corte non ne trae una incompatibilità con la disciplina regionale applicata al caso.
artt. 3, 25, 26 e 30 legge reg. Calabria n. 7 del 1996
Richiamati dal ricorrente per escludere la riconducibilità dell'incarico alle posizioni apicali; la Corte ritiene che non escludano il carattere di collaborazione e assistenza agli organi politico-amministrativi.
art. 8 legge reg. Calabria n. 31 del 2002
La previsione sul Segretariato generale, con compiti di sintesi e coordinamento dei dipartimenti e di verifica dell'andamento della gestione in relazione agli indirizzi politici, viene valorizzata per confermare l'apicalità della funzione.
artt. 11, 12, 13, 14, 17 e 28 legge reg. Calabria n. 7 del 1996
Le norme sono lette come disciplina che attribuisce al dirigente generale compiti di coordinamento, direzione del dipartimento e supporto agli organi di direzione politica, coerenti con una posizione apicale.
artt. 3, 4 e 5 del contratto individuale di lavoro
Le clausole contrattuali invocate dal ricorrente non superano la qualificazione pubblicistica e fiduciaria dell'incarico apicale accertata in fatto; la loro deduzione non è risultata decisiva.
È richiamato per affermare che l'interpretazione della legge deve partire dal significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse e l'intenzione del legislatore.
È richiamato insieme alle altre norme sull'interpretazione contrattuale per affermare che, in cassazione, la censura deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La procedimentalizzazione del conferimento degli incarichi dirigenziali, pur richiedendo una selezione comparativa e criteri predeterminati, non esclude di per sé la natura fiduciaria dell'incarico né la sua assoggettabilità a meccanismi di spoils system quando si tratti di posizioni apicali di supporto all'indirizzo politico-amministrativo.
- Per stabilire se la revoca di un incarico dirigenziale sia legittima occorre verificare in concreto le funzioni effettivamente svolte, la collocazione organizzativa dell'ufficio e il grado di immedesimazione con gli organi di governo, non essendo decisivo il solo dato formale del contratto o della procedura selettiva.
- In sede di legittimità, la censura di violazione delle regole di interpretazione di un avviso di selezione o di un contratto non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa: il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, e non è utilizzabile per contestare l'apprezzamento delle prove o per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Le clausole del contratto individuale di lavoro non possono essere lette isolatamente quando l'incarico, per contenuto e collocazione, sia qualificabile come posizione apicale soggetta alla disciplina pubblicistica di cessazione o revoca prevista dall'ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01420/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01421/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01422/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01423/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01425/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01429/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →