Cassazione Civile, Ordinanza n. 01429/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente addetto a verifiche tecniche presso un cliente della società. Secondo la contestazione, durante un intervento effettuato nel 2009, il lavoratore non avrebbe verbalizzato la presenza e la rimozione di un’inversione di circuiti amperometrici, omissione che avrebbe falsato la ricostruzione dei consumi e prodotto danni economici e reputazionali per la società. Dopo le giustificazioni e l’audizione del dipendente, la società irrogava il licenziamento senza preavviso. La Corte d’appello aveva ritenuto il fatto sussistente e proporzionata la sanzione, ma aveva dichiarato illegittimo il recesso per tardività della contestazione, applicando la tutela indennitaria. In Cassazione il lavoratore ricorrente deduceva, in sintesi, che la Corte territoriale aveva fondato il convincimento su elementi estranei alla contestazione disciplinare e/o non presenti in atti, e aveva omesso di considerare che il contratto collettivo prevedeva per il fatto addebitato una sanzione conservativa e non il licenziamento. La società proponeva ricorso incidentale sostenendo che la contestazione fosse invece tempestiva e che il giudice di merito avesse indebitamente interferito nell’organizzazione imprenditoriale e nella valutazione dei controlli interni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibili le censure del lavoratore perché, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, tendevano a una rivalutazione del merito e delle prove; ha inoltre affermato che non vi era omesso esame di un fatto decisivo, poiché i fatti storici erano stati comunque considerati e il documento richiamato era non decisivo. Quanto al motivo sulla sanzione collettiva, la Corte ha condiviso l’impostazione della sentenza impugnata secondo cui la condotta omissiva integrava comunque una violazione grave del rapporto di lavoro e rientrava nella previsione del CCNL invocata dalla società, escludendo quindi la denunciata violazione di legge. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sulla tempestività della contestazione è giudizio di merito, adeguatamente motivato, e la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato una contestazione tardiva, avvenuta oltre quattro anni dopo i fatti, non giustificata da ostacoli oggettivi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 25 CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 5 marzo 2010
Richiamato come base del licenziamento senza preavviso intimato al dipendente; la Corte di merito ha ritenuto la condotta grave e sussumibile nella fattispecie disciplinare, mentre la Cassazione ha escluso che vi fosse violazione nell’aver escluso una sanzione conservativa.
art. 7 L. 300/1970
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del procedimento disciplinare; la Corte di cassazione non ha ravvisato violazioni, valorizzando il giudizio di merito sulla tempestività e sulla sufficienza della contestazione.
art. 2119 c.c.
Invocato in relazione alla giusta causa di licenziamento; la Corte ha ritenuto infondate le censure che miravano a contestare l’accertamento del fatto e la sua qualificazione disciplinare.
art. 112 c.p.c.
Dedotto come violato per asserita pronuncia su fatti estranei alla contestazione; la Corte ha escluso il vizio perché la censura mirava a un riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato sia dal lavoratore sia dalla società; la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o attribuisce forza probatoria legale a prove che non l’hanno, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La Corte precisa che non è sindacabile in cassazione la mera rivalutazione delle prove operata dal giudice di merito.
art. 5 L. 604/1966
Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle doglianze sul licenziamento; non emerge una specifica interpretazione autonoma, essendo le censure respinte perché volte a una rivalutazione del fatto.
art. 416 c.p.c.
Menionato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge una statuizione specifica, poiché la Corte ha ritenuto le doglianze non scrutinabili nel merito.
art. 2106 c.c.
Richiamato per la legittimità della sanzione disciplinare; la Corte ha ritenuto la condotta omissiva compatibile con la più grave sanzione espulsiva in base alla previsione contrattuale e alla gravità del fatto.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
Richiamato dal ricorrente; la Corte d’appello aveva invece applicato la tutela ex art. 18, comma 5, per illegittimità del licenziamento, ma la Cassazione non modifica tale assetto perché rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.
art. 18, comma 5, L. 300/1970
La Corte d’appello l’aveva applicato ritenendo illegittimo il licenziamento per tardività della contestazione; la Cassazione non interviene nel merito del regime di tutela, limitandosi a confermare il dispositivo di rigetto/inammissibilità dei ricorsi.
art. 1 L. 604/1966
Richiamato nel ricorso principale nell’ambito delle doglianze sul licenziamento; non è oggetto di autonoma ratio decisoria.
art. 3 L. 604/1966
Richiamato nel ricorso principale; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 24 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 5 marzo 2010
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una sanzione conservativa; la Corte ritiene la doglianza infondata perché la condotta è stata reputata riconducibile alla sanzione espulsiva prevista dal contratto collettivo e comunque lesiva del minimum etico.
art. 25 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 5 marzo 2010
Richiamato come fonte della sanzione espulsiva e della contestazione disciplinare; la Corte di cassazione ritiene corretta la sussunzione della condotta nella previsione contrattuale e respinge la censura sul punto.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sul riparto dell’onere della prova circa la tempestività della contestazione; la Cassazione non accoglie la doglianza, confermando il giudizio di merito sulla tardività.
art. 41 Cost.
Invocato dalla società per lamentare una indebita ingerenza nella propria organizzazione imprenditoriale; la Corte esclude la violazione, precisando che il giudice ha soltanto sindacato l’operato datoriale sotto il profilo della buona fede e correttezza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie: la Corte di cassazione interviene solo su errori di diritto o vizi nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., non sulla mera diversa lettura delle prove.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disatteso prove legali; non è invece utilizzabile per contestare la valutazione comparativa del materiale istruttorio.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate o menzionate tutte le prove.
- Nel licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione e del recesso è questione di merito, valutabile in relazione alla complessità dell’accertamento e dell’organizzazione aziendale; la contestazione tardiva è indice di insussistenza della gravità della mancanza o di rinuncia implicita alla massima sanzione.
- La violazione di un dovere di lealtà e correttezza del lavoratore, soprattutto quando incida sulla corretta gestione dei rapporti con la clientela e produca un danno economico o reputazionale al datore di lavoro, può integrare una condotta disciplinarmente grave idonea a giustificare il licenziamento, anche in assenza di una previsione espressa del codice disciplinare quando si tratti di violazione del minimum etico del rapporto.
- Quando il giudice di merito interpreta il contratto collettivo e ritiene la condotta del dipendente sussumibile nella fattispecie di licenziamento senza preavviso, la censura di legittimità è infondata se si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione del fatto o in una rivalutazione del suo disvalore disciplinare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01420/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01421/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01422/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01423/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01425/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01430/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →