Cassazione Civile, Ordinanza n. 01423/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'INPS all'assegno per il nucleo familiare in favore di un lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, per i periodi in cui la moglie e i figli erano rientrati nel Paese d'origine. Il giudice di merito aveva ritenuto discriminatoria la condotta dell'Istituto e aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, disapplicando l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988, per contrasto con l'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988 e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, oltre che dell'art. 12 preleggi, sostenendo che l'assegno per il nucleo familiare sia una prestazione previdenziale, non assistenziale, e comunque non una prestazione essenziale; pertanto, a suo dire, la direttiva non imporrebbe la parità di trattamento invocata e non sarebbe consentita la disapplicazione della norma interna. Il resistente ha spiegato anche ricorso incidentale contro la compensazione delle spese del grado di appello, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondata la censura dell'Istituto perché la normativa nazionale, nella parte in cui esclude dal nucleo familiare i congiunti non residenti in Italia del cittadino straniero, contrasta con l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-303/19, e con il successivo intervento della Corte costituzionale che ha riconosciuto l'effetto diretto della disposizione europea sul principio di parità di trattamento. La sentenza d'appello è stata quindi ritenuta corretta nel disapplicare la norma interna e nel riconoscere il diritto all'assegno per il nucleo familiare anche se moglie e figli risiedevano temporaneamente all'estero. È stato inoltre respinto il ricorso incidentale sulle spese, perché la compensazione disposta dal giudice di merito era sorretta da motivazione adeguata, in considerazione della novità e complessità della questione, nonché dell'obiettiva incertezza interpretativa determinata dall'intreccio tra diritto interno, diritto dell'Unione e giudizio costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti costituite; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2, comma 6-bis, d.l. 13 marzo 1988, n. 69
La disposizione interna che esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli del cittadino straniero non residenti in Italia è incompatibile con il diritto dell'Unione e va disapplicata nei confronti del soggiornante di lungo periodo.
L. 13 maggio 1988, n. 153
È citata come legge di conversione che ha inserito il comma 6-bis nell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988.
art. 11, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2003/109/CE
Impone la parità di trattamento ai soggiornanti di lungo periodo in materia di prestazioni sociali, di assistenza sociale e protezione sociale; ha effetto diretto nella parte in cui prescrive tale obbligo.
art. 11, paragrafo 2, direttiva 2003/109/CE
Costituisce una deroga alla parità di trattamento, che lo Stato membro può avvalersi di recepire espressamente; l'Italia non l'ha invocata in sede di recepimento.
art. 43 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato dall'INPS a sostegno della censura, ma non è decisivo nella soluzione della controversia.
art. 44 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato dall'INPS a sostegno della censura, ma non è decisivo nella soluzione della controversia.
art. 12 preleggi
È richiamato dall'INPS, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva ai fini della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente principale.
Regola la soccombenza nelle spese; il ricorrente incidentale ne invoca la violazione, ma la Corte ritiene legittima la compensazione disposta.
Consente la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o altre ragioni adeguatamente motivate, qui ravvisate nella novità e complessità della questione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
È citato per la trattazione camerale del ricorso.
È citato per la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata dal controricorrente.
art. 24 L. 9 marzo 1989, n. 88
È richiamato dall'INPS per sostenere la natura previdenziale dell'assegno per il nucleo familiare.
art. 3 Cost.
È evocato dall'INPS quale possibile parametro di una questione di legittimità costituzionale, ma non viene rimessa la questione perché la normativa interna è disapplicata per contrasto con il diritto UE.
artt. 3, secondo comma, 31 e 38 Cost.
Sono richiamati nel ragionamento sulle prestazioni sociali e sulla rilevanza costituzionale della materia.
art. 81 Cost.
È richiamato quale limite delle risorse disponibili nel bilanciamento delle prestazioni sociali.
Massime di principio
- In materia di prestazioni sociali riconosciute ai soggiornanti di lungo periodo, il principio di parità di trattamento opera come regola generale e le eventuali deroghe previste dalla direttiva devono essere interpretate restrittivamente.
- Se lo Stato membro non ha espressamente esercitato la deroga consentita dalla direttiva in sede di recepimento, la norma interna che discrimina il soggiornante di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato per il solo fatto che i familiari risiedano in un Paese terzo deve essere disapplicata.
- La disparità di trattamento sussiste anche quando la prestazione non è integralmente negata ma soltanto ridotta in ragione della residenza all'estero dei familiari.
- Le eventuali difficoltà amministrative di controllo non sono idonee a giustificare il diniego o la riduzione della prestazione in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dal diritto dell'Unione.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità sulla compensazione è limitato alla verifica che la motivazione non sia illogica o erronea; l'obiettiva incertezza della questione, specie quando derivante dall'intreccio tra fonti nazionali, europee e costituzionali, può legittimare la compensazione integrale.
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