Cassazione Civile, Ordinanza n. 01421/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'assegno per il nucleo familiare opposto dall'INPS a un lavoratore straniero soggiornante di lungo periodo, per i periodi in cui uno dei figli era temporaneamente rientrato nel Paese d'origine per ragioni di studio. La Corte d'appello aveva ritenuto discriminatorio il diniego e aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, disapplicando l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988 in quanto contrastante con l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina interna e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che l'assegno per il nucleo familiare avrebbe natura previdenziale e non assistenziale, che non sarebbe prestazione essenziale e che quindi la direttiva non imporrebbe la parità di trattamento; ha inoltre sostenuto che, ove vi fosse contrasto con l'art. 3 Cost., sarebbe stato necessario sollevare questione di legittimità costituzionale. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione integrale delle spese del grado di appello, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che la novità o complessità della questione non avrebbero giustificato la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondata la censura dell'INPS perché la disciplina interna che escludeva dal nucleo familiare, ai fini della prestazione, il coniuge e i figli del cittadino straniero non residenti in Italia era incompatibile con l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale; pertanto era corretta la disapplicazione della norma interna e il riconoscimento dell'assegno anche in presenza del temporaneo allontanamento del figlio. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese del grado di appello, valorizzando la novità e la particolare complessità della questione, oltre all'obiettiva incertezza derivante dall'intreccio tra diritto interno, diritto UE e interventi della Corte di giustizia e della Corte costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate fra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 2, comma 6-bis, d.l. 13 marzo 1988, n. 69
La disposizione interna che esclude dal nucleo familiare, per i cittadini stranieri, il coniuge e i figli non residenti in Italia è incompatibile con il diritto dell'Unione e va disapplicata nei confronti del soggiornante di lungo periodo quando non sia stata esercitata la deroga consentita dalla direttiva.
art. 11, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2003/109/CE
Impone la parità di trattamento tra soggiornante di lungo periodo e cittadini dello Stato membro nel settore delle prestazioni sociali, con efficacia diretta.
art. 11, paragrafo 2, direttiva 2003/109/CE
Consente una deroga alla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali solo se lo Stato membro l'abbia espressamente prevista in sede di recepimento; l'Italia non si è avvalsa di tale deroga.
art. 11, paragrafo 4, direttiva 2003/109/CE
La parità di trattamento per le prestazioni sociali essenziali è inderogabile nei termini richiamati dalla Corte territoriale e confermati nel ragionamento della Corte di cassazione.
artt. 43 e 44 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamati dall'INPS a sostegno della censura, ma non idonei a scalfire la conclusione di incompatibilità della disciplina interna con la direttiva e con il principio di parità di trattamento.
art. 12 preleggi
Invocato nel ricorso, senza incidere sull'esito, in relazione alla lettura della disciplina interna.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'INPS.
Richiamato per il deposito della memoria del controricorrente in prossimità dell'udienza.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.
È il parametro invocato contro la compensazione delle spese, ma nel caso concreto non è stato ritenuto violato.
Consente la compensazione delle spese in presenza di novità/complessità della questione e di obiettiva incertezza del diritto controverso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente come possibile parametro di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio alla Consulta perché la questione era risolta tramite diritto UE e giurisprudenza costituzionale.
artt. 3, secondo comma, 31 e 38 Cost.
Evocati nella motivazione sulle prestazioni sociali, in relazione alla tutela dei diritti dei singoli.
art. 81 Cost.
Richiamato come limite delle risorse disponibili nel settore delle prestazioni sociali.
Massime di principio
- In materia di prestazioni sociali riconosciute a soggiornanti di lungo periodo, la normativa interna deve essere disapplicata quando introduca una disparità di trattamento fondata sulla residenza all'estero dei familiari, se lo Stato membro non abbia esercitato la deroga prevista dalla direttiva 2003/109/CE.
- Il principio di parità di trattamento sancito per i soggiornanti di lungo periodo nel settore delle prestazioni sociali ha efficacia diretta ed è applicabile dal giudice nazionale senza necessità di ulteriori interventi normativi, nei limiti in cui la norma europea sia precisa, incondizionata e inequivoca.
- La qualificazione dell'assegno per il nucleo familiare, ai fini del contrasto con il diritto dell'Unione, non può essere risolta in astratto sulla sola base della sua collocazione previdenziale o assistenziale ove la disciplina europea imponga comunque la parità di trattamento per la prestazione controversa.
- La disparità di trattamento non può essere giustificata da esigenze di controllo amministrativo sulla persistenza dei requisiti quando il diritto dell'Unione vieta di negare o ridurre la prestazione per il solo fatto che i familiari risiedano in un Paese terzo.
- La compensazione delle spese processuali è legittima quando il giudice dia conto in modo analitico della novità, della particolare complessità della controversia e dell'obiettiva incertezza del quadro normativo, specie in presenza di intreccio tra diritto interno, diritto dell'Unione e giurisprudenza costituzionale.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica dell'assenza di motivi illogici o erronei, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in presenza di una motivazione congrua.
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