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Legge

LEGGE 27 febbraio 2002, n. 31

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.

Normativa italiana002G0056Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica il comma 3 dell'art.57 della legge 16 dicembre 1999, n.479: per i giudici incaricati dei provvedimenti nella fase delle indagini preliminari o per il giudice dell'udienza preliminare, il termine di sei anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (27/02/2002). Norma transitoria con decorrenza temporale specifica legata all'entrata in vigore.

Decorrenza sei anni per incarichi di giudice in indagini preliminari/udienza preliminare

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