Cassazione Civile, Ordinanza n. 01425/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore straniero)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'INPS, dell'assegno per il nucleo familiare in favore di un cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e poi di permesso unico di lavoro, con riguardo alla moglie e ai due figli residenti in Sri Lanka. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato discriminatoria la condotta dell'INPS, disapplicando l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988 per contrasto con l'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE, che impone la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale per i titolari di permesso unico. L'INPS ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988, degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, del d.lgs. n. 40 del 2014 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la norma interna fosse compatibile con la direttiva, giustificata dalla funzione integrativa dell'assegno e dalla necessità di controllare i requisiti per i cittadini di paesi terzi; in subordine, lamentava che la Corte territoriale avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale invece di disapplicare la norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, ritenendo infondate le censure perché la disciplina nazionale che esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli residenti all'estero del cittadino di paese terzo titolare di permesso unico contrasta con il diritto dell'Unione. La decisione d'appello è stata confermata poiché la Corte ha valorizzato la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-302/19 e la successiva pronuncia della Corte costituzionale, dalle quali emerge che l'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE ha effetto diretto e impone la parità di trattamento; pertanto l'INPS non poteva negare la prestazione né ridurla per il solo fatto che i familiari risiedessero in un paese terzo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per obiettiva incertezza del quadro normativo; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 6-bis, d.l. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 153
La norma nazionale, nella parte in cui esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli residenti nel territorio della Repubblica salvo reciprocità o convenzione, è incompatibile con la direttiva 2011/98/UE e va disapplicata nei confronti del titolare di permesso unico.
art. 2 d.l. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 153
Disciplina l'assegno per il nucleo familiare, prestazione riconosciuta anche al lavoratore titolare di permesso unico nei termini imposti dal diritto UE.
art. 12, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2011/98/UE
Attribuisce ai titolari di permesso unico il diritto alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale; ha effetto diretto nella parte in cui prescrive tale parità e osta a norme nazionali discriminatorie.
art. 43 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione autonoma.
art. 44 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi.
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40
Richiamato nel ricorso come norma di recepimento/attuazione collegata alla direttiva, senza autonoma ratio nella decisione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non accolto come criterio idoneo a salvare la norma interna dal contrasto con il diritto UE.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.
art. 92 c.p.c.
Fondamento della compensazione delle spese per obiettiva incertezza del diritto controverso.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
art. 3 Cost.
Evocato dal ricorrente quale possibile parametro di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto corretta la disapplicazione della norma interna.
artt. 3, secondo comma, 31 e 38 Cost.
Richiamati incidentalmente nella motivazione sulle prestazioni sociali e sulla tutela dei diritti sociali.
art. 81 Cost.
Richiamato incidentalmente in relazione al limite delle risorse disponibili per le prestazioni sociali.
Massime di principio
- In materia di prestazioni di sicurezza sociale riconosciute ai titolari di permesso unico, la direttiva 2011/98/UE impone la parità di trattamento quale regola generale; le eventuali deroghe nazionali devono essere espresse, tempestive e interpretate restrittivamente.
- Una disposizione interna che escluda o riduca una prestazione solo perché i familiari del beneficiario residente regolarmente siano domiciliati in un paese terzo contrasta con la direttiva e va disapplicata, anche quando la prestazione non sia negata in assoluto ma soltanto ridotta nell'importo.
- Le difficoltà amministrative di controllo sulla situazione dei beneficiari non sono, di per sé, idonee a giustificare una discriminazione nel riconoscimento di una prestazione familiare a favore del titolare di permesso unico.
- Quando la Corte di giustizia abbia già chiarito il significato del diritto dell'Unione applicabile e il giudice delle leggi ne abbia confermato l'effetto diretto, il giudice nazionale deve dare prevalenza alla parità di trattamento e non può mantenere applicata la norma interna incompatibile.
- In presenza di obiettiva incertezza determinata dall'intreccio tra diritto interno, diritto dell'Unione e controllo di costituzionalità, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
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